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Spid e app IO, a cosa serviranno

(Afp)
(Afp)
08 luglio 2020 | 06.58
LETTURA: 3 minuti

Il pacchetto per estendere la digitalizzazione nella Pubblica amministrazione contenuto nel Decreto Legge sulle Semplificazioni, approvato dal Cdm, prevede una serie di misure. Ecco in sintesi le principali.

Solo Spid o Carte d’identità elettronica per accedere a tutti i servizi pubblici online. - Entro il 28 febbraio 2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di identificazione online e adottare esclusivamente l’identità digitale Spid e Cie (la Carta di identità elettronica) per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali.

L’app IO sarà l’unico canale per accedere dallo smartphone ai servizi pubblici resi in digitale - Tutti i servizi pubblici digitali devono diventare accessibili dal telefono attraverso l’App “IO”, la quale diventa quindi l’unico strumento di accesso da usare per i cittadini che intendano utilizzare il telefono per sbrigare pratiche amministrative. Entro il 28 febbraio 2021 la Pubblica Amministrazione deve avviare i progetti di trasformazione. Le amministrazioni potranno non inserire i loro servizi nell’App “IO” in caso di impedimenti tecnologici accertati dalla società pubblica PagoPA.

Spid e Cie equivalgono all’esibizione di un documento di identità per farsi identificare da remoto.

App IO come strumento di autocertificazione e presentazione istanze - L’applicazione “IO”, attraverso un apposito servizio, dovrà consentire ai cittadini di effettuare autocertificazioni, o presentare istanze e dichiarazioni attraverso il proprio telefono.

Semplificazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica

Lavoro agile nella Pa - Per i vari rami della Pubblica Amministrazione è previsto l’obbligo di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti.

Interventi per favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici - Tra le principali misure del processo di digitalizzazione inserite nel decreto-legge vi sono anche disposizioni volte a favorire l’accesso ai servizi online da parte delle persone diversamente abili.

La Pubblica Amministrazione e i cittadini comunicano online - Quella digitale diventa la modalità “normale” con cui gli uffici pubblici interloquiscono con i cittadini. Il decreto supera l’attuale impostazione secondo cui le amministrazioni dovrebbero “incentivare” l’utilizzo del digitale nella gestione dei procedimenti. La nuova impostazione prevede che l’amministrazione deve, normalmente, utilizzare il digitale nella gestione dei procedimenti amministrativi.

Semplificazione per la piattaforma digitale nazionale dati - Il decreto introduce misure di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma digitale nazionale dati.

Verso il cloud nazionale - Il decreto prevede disposizioni volte a favorire la realizzazione di un polo strategico nazionale (cloud) per tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, mettere in sicurezza le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione, garantire la qualità e la sicurezza dei dati e dei servizi digitali.

I dati dei concessionari pubblici alla Pa - Una norma del decreto obbliga a prevedere negli accordi negoziali tra amministrazioni e concessionari di servizi il dovere di fornire allo Stato, in formato aperto, i dati prodotti nell’ambito dell’erogazione del servizio pubblico.

Diritto a innovare - La misura ha l’obiettivo di consentire alle imprese, alle università, ai centri di ricerca, alle start-up universitarie che vogliano avviare la sperimentazione di un loro progetto innovativo, di farlo, per un periodo limitato di tempo, chiedendo una semplice autorizzazione in sostituzione di tutti gli ordinari regimi amministrativi, anche in deroga a norme di legge che, eventualmente, lo impediscano. Al termine della sperimentazione, in caso di esito positivo, il Dipartimento per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta al Presidente del Consiglio dei Ministri l’opportunità di un intervento normativo volto a regolamentare ’l’attività che è stata sperimentata e promuove i necessari interventi regolamentari e/o normativi.

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