
Il vademecum dell'Unione nazionale dei consumatori dopo la chiusura totale dell'aeroporto di Londra Heathrow per un incendio
L'aeroporto di Londra Heathrow ha cancellato 1.350 voli dopo aver annunciato la chiusura totale nelle prime ore di questa mattina a causa di una 'grave interruzione di corrente' causata da un incendio in una sottostazione elettrica nella cittadina britannica di Hayes, a ovest della capitale. Ora come fare per richiedere il rimborso del volo?
"In caso di cancellazione del volo - spiega all'Adnkronos/Labitalia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori - ma anche per il negato imbarco o per il ritardo prolungato del volo, il passeggero che vuole presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto. Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 è la normativa principale di riferimento in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato". "Il Regolamento - ricorda - si applica anche per le compagnie low cost. Volare a prezzi bassi, infatti, non significa perdere diritti e garanzie. Il Regolamento si applica, in particolare, sia per i voli di linea che non di linea (di linea, charter, low cost), se l'aeroporto di partenza è in un paese membro dell'Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), se l'aeroporto di arrivo è in un paese dell'Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario e non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Il passeggero deve, inoltre, avere una prenotazione confermata e presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dal vettore aereo o dall’operatore turistico o qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata".
"Le modalità di protezione - sottolinea - sono fondamentalmente tre: rimborsi o riprotezione su un volo alternativo, compensazione e assistenza e si applicano diversamente a seconda dei casi: overbooking, cancellazione e ritardo prolungato del volo. L’applicazione di queste forme di tutela, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie".
"Il passeggero - avverte Dona - ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o a una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti". "Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso - afferma - ha poi diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi".
"Il consumatore - ricorda - ha diritto, infine, a titolo gratuito, all'assistenza, ossia a due telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all'attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione".
Massimiliano Dona fa poi il punto sull'overbooking, cancellazione del volo e ritardo.
1) Overbooking: è la pratica, purtroppo molto diffusa tra le compagnie aeree, di vendere più biglietti dei posti effettivamente disponibili per cautelarsi da eventuali rinunce. Prima di negare l'imbarco per sovraprenotazione, il vettore è obbligato con un appello a verificare se ci sono volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di benefici da concordare, oltre al rimborso (o riprotezione). In caso di negato imbarco a non consenzienti il consumatore ha diritto al rimborso (o riprotezione), alla compensazione pecuniaria e all'assistenza.
2) Cancellazione del volo: in questo caso, ossia quando l'aereo non parte, il passeggero ha diritto all'assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Ha anche diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che sia stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto. La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza). In tal caso resta rimborso (o riprotezione) e assistenza.
3) Ritardo del volo: ossia quando l'aereo ritarda rispetto all'orario di partenza previsto, il consumatore ha diritto all'assistenza purché il ritardo sia di almeno 2 ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km, di 3 ore per le tratte tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 4 ore per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell'UE. Se il ritardo in partenza supera le 5 ore il passeggero ha diritto di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del biglietto non usato. Se, a causa di un ritardo, il passeggero raggiunge la destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, ha diritto all'assistenza e alla compensazione pecuniaria.