La decisione della Suprema Corte vale nei casi in cui la convivenza della coppia avesse "i connotati di stabilità e continuità"
Il periodo di convivenza prematrimoniale vale nel calcolo dell'assegno per il divorzio. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione. La decisione è riferita a casi in cui "il matrimonio si ricolleghi a una convivenza" della coppia che avesse "i connotati di stabilità e continuità", e nella quale i conviventi "abbiano elaborato un progetto e un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, dal quale inevitabilmente discendono anche reciproche contribuzioni economiche". La convivenza prematrimoniale, sottolineano i giudici della Cassazione, "è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento, nei dati statistici e nella percezione delle persone, dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle patrimoniali".
Pertanto "ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase 'di fatto' di quella medesima unione e la fase 'giuridica' del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale", si legge nella sentenza.
Questo "ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio".