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Lavoro, Consulenti: mercato italiano stabile al di là della legislazione

I professionisti, bene stop a sanzioni sproporzionate per omesso versamento delle ritenute previdenziali

Un momento della trasmissione  'Diciottominuti'
Un momento della trasmissione 'Diciottominuti'
05 maggio 2023 | 18.42
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"Il mercato del lavoro ha delle sue regole che prescindono dalle leggi vigenti. Ad esempio in Italia i lavoratori a tempo determinato sono circa 3 milioni da tanti anni e le dinamiche normative non ne condizionano la contrazione o l'ampliamento". Così Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intervenendo ieri sulla web tv dei consulenti del lavoro per uno speciale 'Diciottominuti' dedicato al decreto lavoro.

"Noi siamo tecnici e guardiamo ai numeri. Non partecipiamo al dibattito politico. Secondo i dati Istat c’è una quota fisiologica di lavoratori a termine che è stabile dalla fine del 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità poi sospeso a inizio 2020 per il Covid). Durante la pandemia il dato crolla (sotto i 2 mln e 400mila) per poi ritornare nel 2023 all’attuale soglia fisiologica. E percentualmente il dato è anche inferiore, visto il numero degli occupati è salito di molto", ha spiegato ancora.

"Il Decreto Dignità, di fatto, non è mai entrato in vigore. E nonostante questo i contratti a termine sono sempre rimasti costanti e coerenti. Ad oggi il 75% dei rapporti di lavoro è a tempo indeterminato e la maggior parte dei contratti a termine dura meno di un anno. Noi siamo tecnici, diamo giudizi su fatti o norme nella loro reale attivazione. E i dati, al momento, parlano chiaro”, ha spiegato ancora.

E Cavalleri ha allargato la riflessione al confronto con la legislazione spagnola. “Si parla tanto del regio decreto-legge 32/2021 spagnolo come di un modello che l’Italia dovrebbe adottare, ma evidente si conoscono poco le profonde criticità che presenta”, ha spiegato.

"L’Italia -ha proseguito- ha ampie tutele per i lavoratori, la Spagna no. Non esiste il concetto di 'giusta causa' e nei casi 'oggettivi' o di licenziamento disciplinare si può licenziare senza corrispondere alcuna indennità. In caso di licenziamento invalido per motivo disciplinare oggettivo è riconosciuta un’indennità pari a 33 giornate di retribuzione per ogni anno lavorato, fino a max 24 mesi; nel caso di licenziamento per crisi aziendale, l’indennità è pari a 20 gg/anno lavorato fino a max 12 mesi".

"Se è vero che la precarietà nel mondo spagnolo non è insita nel contratto a tempo determinato, di cui esiste un'unica tipologia con causalità più stringente e circoscritta, lo è nelle modalità di uscita del lavoratore dal contratto a tempo indeterminato. Il modello italiano è certamente più garantista di quello spagnolo", ha concluso.

E 'Diciottominuti' è stata anche l'occasione per parlare dello stop alle sanzioni sproporzionate per omesso versamento delle ritenute previdenziali. “Il decreto Calderone modifica la rigida interpretazione, adottata finora, introducendo un punto di civiltà giuridica. D’ora in poi, per le violazioni sotto i 10mila euro, la sanzione sarà pari a una volta e mezza e fino a quattro dell’importo omesso”, ha sottolineato il segretario del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Giovanni Marcantonio.

Finora, infatti, per le violazioni sotto i 10mila euro annui la sanzione non era "ragionevole", ha sottolineato Marcantonio, perché individuata in un range tra i 10mila e i 50mila euro e che prescindeva da qualsiasi proporzionalità rispetto all'importo omesso. Si introduce, dunque, una ragionevole proporzionalità, accolta con favore anche dall’Inps, da tempo impegnato nella campagna di rideterminazione delle sanzioni.

“Un tema, quello della civiltà giuridica, più volte richiamato dall’Istituto” ha affermato il direttore generale vicario Inps, Antonio Pone, ospite del programma. “Stando a quanto stabilito dal provvedimento la natura punitiva della sanzione amministrativa consente l’equiparazione alla sanzione penale, lasciando spazio all’applicazione del principio di retroattività in bonam partem” ha affermato. Le situazioni pregresse, ossia quelle in cui è già avvenuto il pagamento, non saranno influenzate dalla nuova normativa, ha aggiunto. “Per quanto riguarda le future notifiche, invece, il decreto prevede l’invio entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in cui si verifica la violazione", ha concluso Pone.

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