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Congedo di paternità, novità del 2022

L’Italia si è adeguata alle direttive europee che garantiscono maggiori garanzie a papà e mamme, per trovare un giusto equilibrio tra famiglia e lavoro

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23 giugno 2022 | 12.45
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Congedo di paternità, ecco le novità del 2022. Essere lavoratori e genitori è difficile da sempre: è complesso riuscire a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, equilibrio in questi anni reso ancor più complicato da quarantene, smart working e Dad. Proprio per far fronte alle fatiche dei genitori, il governo ha varato nuove misure di sostegno a mamme e papà. Una delle novità più importanti è la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni, oltreché l’aumento di altre garanzie ricorda laleggepertutti.it.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativo che recepiscono le direttive (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, la prima relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che va ad abrogare la precedente direttiva Ue), la seconda relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Le finalità della prima direttiva, si legge in una nota, sono essenzialmente quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, sia su disposizioni di legge diverse, quali la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; la misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

Nel dettaglio entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio, della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Ma le novità non riguardano solo il concedo di paternità: sono aumentati da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; portati da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; e aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.

Ulteriori novità sono l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio; i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Inoltre, sono state stabilite sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria; l’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza (Inps attiverà specifici servizi digitali per l’informazione).

Per quanto concerne, invece, la direttiva europea relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo dell’attuale normativa relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, sia su altre disposizioni di legge, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

I profili di novità della direttiva europea possono essere sintetizzati come segue:

nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (e, cioè, rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;

ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.

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