Grazie alle modifiche approvate in Parlamento sarà più facile avviare i lavori dal punto di vista burocratico: le news del decreto
Forse, è la volta buona che il decreto Semplificazioni fa onore al proprio nome per quanto riguarda il superbonus del 110%. Grazie alle modifiche apportate in Parlamento, spiega laleggepertutti.it, sarà più facile avviare i lavori dal punto di vista burocratico: basterà, infatti, la Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori, per dare il via anche agli interventi strutturali sugli edifici sottoposti alle opere di miglioramento energetico che danno diritto al beneficio.
Come viene agevolata questa procedura? Innanzitutto, se vengono descritti in maniera semplice nella Cila, gli interventi in edilizia libera vengono di nuovo ritenuti tali. Si parla, ad esempio, dell’installazione di caldaie o finestre. Dopodiché, se in corso d’opera ci saranno delle modifiche, basterà indicarle a fine lavori come integrazione alla Cila.
Quella che riguarda l’inizio dei lavori non è l’unica semplificazione approvata in Parlamento per tentare di spingere i cittadini ad accedere al superbonus. Secondo il testo approvato nelle commissioni parlamentari e sottoposto alle Camere per la conversione in legge del decreto, nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità "meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo", non ci sarà la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla violazione od omissione riscontrata». In altre parole: la maxi-agevolazione decade solo per l’intervento oggetto della violazione, non per tutti gli altri lavori in corso che danno accesso al superbonus. Recita, infatti, il testo: "Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione".
Altra importante novità è quella che riguarda le agevolazioni sulla prima casa. Il decreto, nella sua nuova versione, stabilisce che, nel caso in cui venga acquistato un immobile sottoposto ad uno o più interventi relativi al superbonus, si allungano i termini per stabilire la residenza nel Comune in cui l’immobile è ubicato: non più 18 ma 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita, con un’imposta del registro ridotta del 2%. Allungato a 30 mesi pure il termine per beneficiare del sismabonus del 110% sugli acquisti delle case antisismiche, edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 demoliti, ricostruiti e poi rivenduti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Il rogito deve essere firmato entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
Infine, il decreto Semplificazioni convertito in legge prevede la possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici anche nei centri storici, mentre il cappotto termico – che modifica spessori e altezze del fabbricato – sarà in deroga alla normativa sulle distanze minime con edifici di altre proprietà.
Unica pecca della discussione in Parlamento: nulla è stato ancora deciso sull’eventuale prolungamento del superbonus 110% fino al 2023. Toccherà attendere, quindi, la prossima legge di Bilancio.