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Pensione donne, tutti i requisiti per l'uscita anticipata

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17 agosto 2016 | 08.03
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Dal 2018 l'età pensionabile (utile cioè al pensionamento di vecchiaia) sarà uguale per uomini e donne. Tuttavia restano diverse opzioni per il pensionamento, grazie alle quali le lavoratrici possono uscire dal lavoro prima rispetto agli uomini: possibilità come il Salvacondotto e l'Opzione Donna - che tra poco non saranno più utilizzabili (ma la seconda potrebbe essere prorogata) - e altre opzioni destinate a durare negli anni, come la pensione anticipata.

Con la pensione anticipata, come ricorda il portale 'LaLeggePerTutti.it', le donne possono uscire dal lavoro un anno prima degli uomini: il trattamento è raggiungibile con 41 anni e 10 mesi di contributi, mentre per i lavoratori il requisito è pari a 42 anni e 10 mesi. Requisiti che aumenteranno in base a quanto previsto dalla Legge Fornero, di 4 mesi (anche se una circolare Inps parla di un probabile incremento di 5 mesi) a partire dal 2019. I requisiti, dall'1 gennaio 2019, saranno pari a 42 anni e 2 mesi per le donne ed a 43 anni e 2 mesi per gli uomini. In seguito i requisiti dovrebbero aumentare, per entrambi, di 3 mesi ogni biennio.

Dal 2018, inoltre, sarà prevista sia per gli uomini sia per le donne una penalità per chi si pensiona prima dei 62 anni: la penalità sarà pari all'1% per ogni anno di anticipo della pensione dai 60 sino ai 62 anni di età, mentre sarà del 2% annuo sotto i 60 anni. Quanto all'Opzione contributiva donne, nota anche come regime sperimentale, dà alle lavoratrici la possibilità di pensionarsi a 57 anni e 3 mesi di età (se dipendenti) o 58 anni e 3 mesi (se autonome), con 35 anni di contributi. Le dipendenti devono attendere un periodo di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione(la cosiddetta finestra), mentre le autonome devono attendere 18 mesi.

Il calcolo della pensione, in cambio dell'anticipo, è però effettuato col sistema contributivo, che risulta parecchio penalizzante perché si basa sui contributi accreditati e non sulla media degli ultimi stipendi. I requisiti per l'Opzione donna devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2015: chi li ha maturati entro quella data può pensionarsi anche una volta trascorso il periodo di finestra. In base alle risorse a disposizione, comunque, l'Opzione potrebbe essere prorogata, dunque estesa a chi non ha raggiunto i requisiti entro il 2015.

Il Salvacondotto consiste nella possibilità, per i nati sino al 31 dicembre 1952, di andare in pensione a 64 anni di età (il requisito per il 2016 è di 64 anni e 7 mesi, a causa degli incrementi legati alla speranza di vita), se si possiedono: almeno 20 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2012, se donne e almeno 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2012, se uomini. Le donne risultano dunque agevolate da questa opzione, potendo andare in pensione con 15 anni di contributi in meno rispetto agli uomini. Tuttavia, questa forma di pensionamento non è aperta né ai dipendenti pubblici né a coloro che non risultano occupati alla data del 28 dicembre 2011.

Le donne il cui assegno di pensione è calcolato interamente col sistema contributivo, inoltre, possono anticipare la pensione di 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi di anticipo (l'agevolazione si limita a tre figli, dal quarto in poi non sono previsti anticipi ulteriori). In alternativa, chi ha sino a due figli può aumentare il coefficiente di trasformazione della pensione di 1 anno, mentre chi ha tre o più figli può aumentarlo di 2 anni: il coefficiente di trasformazione è la cifra, espressa in percentuale, che trasforma i contributi accantonati (montante contributivo) in assegno di pensione.

In sostanza, più è alto il coefficiente, più è alta la pensione. Ad esempio, chi possiede 300.000 euro di montante contributivo e un coefficiente del 5% ha diritto a una pensione annua di 15.000 euro, mentre chi lo possiede del 5,5% ha diritto a una pensione annua di 16.500 euro. Per quanto riguarda la pensione contributiva, sono poi riconosciuti dei contributi figurativi per le assenze dal lavoro dovute all'educazione e all'assistenza dei figli, sino al compimento di 6 anni di età (sono accreditati non più di 170 giorni per ciascun figlio); e l'assistenza a figli dai 6 anni di età, al coniuge e al genitore conviventi, secondo quanto previsto dalla Legge 104 (possono essere accreditati al massimo 25 giorni complessivi l'anno, con una soglia limite nella vita lavorativa di 24 mesi).

Questi benefici sono validi per tutte le pensioni calcolate col contributivo, esclusa l'Opzione donna e quindi utilizzabili dalle lavoratrici cosiddette contributive pure, cioè che non possiedono contributi versati prima del 1996, dalle lavoratrici che utilizzano il computo nella Gestione Separata (cioè versano tutti i contributi posseduti in questa gestione: quanto accreditato passa così al calcolo interamente contributivo); dalle lavoratrici che utilizzano l'Opzione Contributiva Dini (un'agevolazione diversa dall'Opzione Donna, con la quale si può raggiungere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in cambio del calcolo contributivo.

Infine, le donne in possesso di invalidità superiore all'80% possono raggiungere la pensione di vecchiaia a 55 anni e 7 mesi, mentre gli uomini invalidi oltre l'80% possono raggiungerla a 60 anni e 7 mesi (previa attesa di una finestra di 12 mesi, per entrambi). Il requisito per il trattamento si abbassa a 55 anni e 7 mesi per gli uomini e 50 anni e 7 mesi per le donne, se non vedenti. Per questa prestazione, nonostante si tratti di pensione di vecchiaia, non è prevista la parificazione dell'età pensionabile come per la pensione di vecchiaia ordinaria.

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