Quando si riceve la notifica di una cartella di pagamento di Equitalia (la cosiddetta cartella esattoriale) per importi in realtà dovuti, non sono pochi i contribuenti che tentano la 'scappatoia' del ricorso, ancorandosi a vizi formali, per non corrispondere gli importi richiesti dall’Agente della riscossione. Alcune di queste contestazioni però - si legge su laleggepertutti.it - sono del tutto inutili e potrebbero solo far spendere soldi, mentre altre gli si potrebbero addirittura ritorcere contro, come le eccezioni sui difetti di notifica. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana offre una panoramica di ciò che non è consigliabile fare.
Le contestazioni sul difetto di notifica sono un boomerang in quanto viene sanato proprio dalla presentazione del ricorso. Può sembrare contraddittorio, ma così non è. Sarebbe infatti illogico sostenere di non aver mai ricevuto una cartella – o di non averla ricevuta correttamente – se, con l’impugnazione (e, quindi, con il deposito dell’atto impugnato innanzi al giudice), si ammette poi il suo ricevimento. Scopo della notifica è, infatti, portare il contribuente a conoscenza della pretesa di pagamento nei suoi confronti e, quindi, metterlo nelle condizioni di difendersi. Ma se questi ha presentato ricorso ha ammesso due cose, sia di essere seppur trasversalmente venuto a conoscenza della cartella sia di essersi, di conseguenza, potuto difendere.
Poiché le norme sul procedimento di notifica hanno per scopo proprio quello di rendere edotto il contribuente dell’atto notificatogli, il fatto che questi ammetta che ciò sia avvenuto – seppur in modo diverso da quello previsto dalla legge – fa sì che si possa dire che l’atto ha raggiunto il suo scopo. Tale principio del raggiungimento dello scopo vale anche nei casi di vizi più gravi, ossia quelli di inesistenza della notifica (ad esempio, quando la cartella sia stata notificata in un luogo o consegnata a una persona che non presentino alcun legame con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei). Anche in dette ipotesi, infatti, i vizi della la notifica si ritengono sanati in caso di tempestiva costituzione del ricorrente.
Ma cosa dovrebbe fare, allora, il contribuente per contestare un difetto di notifica di una cartella? In verità, l’unico modo è non sollevare ricorso e, invece, riservarsi tale carta per il successivo atto che effettuerà Equitalia. Nel caso di un preavviso di ipoteca, un pignoramento o una diffida ad adempiere ad esempio, potrebbe impugnare quest’ultimo, sostenendo che il primitivo atto (la cartella, o meglio detta, in tal caso, atto prodromico) non gli è mai stata consegnata. In tal modo, egli dedurrebbe di non essersi potuto difendere contro l’iniziale pretesa di pagamento, non potendo presentare ricorso nei termini. E, allora, con l’accoglimento dell’eccezione da parte del giudice, tutto il procedimento di notifica decadrebbe. Quindi cesserebbe non solo il pignoramento, ma verrebbe annullata anche la cartella.
Anche le contestazioni sul merito del pagamento è meglio evitarle. Un altro tipo di eccezione che verrebbe sicuramente rigettato e che porterebbe il contribuente a spendere inutilmente soldi per il ricorso è quella volta a rimettere in gioco il 'merito' del tributo o della sanzione, ossia il 'se' o il 'quanto' del pagamento. Se il contribuente riceve ad esempio una cartella di pagamento per una multa derivante dalla violazione del codice della strada, non potrebbe sollevare, nel ricorso contro l’atto di Equitalia, contestazioni contro la legittimità della multa stessa (per esempio, l’illegittimità dell’autovelox), poiché tali eccezioni possono essere sollevate solo contro la prima richiesta di pagamento (nell’esempio, la notifica del verbale da parte della polizia; ma potrebbe trattarsi anche di avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, arretrati di bollo auto, contributi Inps, ecc.).
Le uniche eccezioni, dunque, che possono essere sollevate contro la cartella sono: la mancata notifica dell’atto iniziale (nell’esempio di prima, la contravvenzione); in tal caso il debitore asserisce di non aver mai ricevuto, prima della cartella, alcun atto con il quale gli sia stata data la possibilità di difendersi da quella pretesa di pagamento; vizi della cartella stessa (che non siano, come detto sopra, quelli relativi alla notifica), come ad esempio un errato calcolo degli importi, l’invio alla persona sbagliata, la mancata indicazione del responsabile del procedimento o delle modalità di conteggio degli interessi, ecc.