I procedimenti giudiziari nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e dei suoi ex-manager hanno registrato recentemente un nuovo importante sviluppo.
Roma 11/07/2024 - Nell’ambito della gestione e degli accantonamenti che BMPS ha fatto per i suoi Crediti Deteriorati (i cc.dd. “Non-Performing Loans”, “NPL”) ed in aggiunta al terzo filone penale già in corso e che riguarda i bilanci dal 2014 alla semestrale 2016 (n. 33714/16), l’ultimo sviluppo è dello scorso 29 maggio 2024 quando il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), la Dott.ssa Teresa De Pascale, ha emanato una nuova ordinanza contro BMPS e i suoi ex-manager.
Rigettando le precedenti richieste di archiviazione formulate dalla Procura, infatti, il GIP del Tribunale di Milano ha ordinato l’imputazione coatta per due ex presidenti, un ex amministratore delegato e due ex presidenti del collegio sindacale di BMPS, con le ipotesi di reato di manipolazione del mercato e falso in bilancio per gli esercizi 2016 e 2017 e sempre in relazione alla presunta errata contabilizzazione dei Crediti Deteriorati.
Oltre a quanto sopra, poi, l’ordinanza del GIP ha anche richiesto ai PM di concludere delle ulteriori indagini preliminari volte ad accertare, entro i prossimi sei mesi, l’eventuale reato di truffa aggravata ai danni dello Stato italiano. Questo ulteriore lavoro di indagine sarebbe dunque volto a verificare se l’eventuale iscrizione errata dei Crediti Deteriorati da parte di BMPS nei bilanci 2016/2017 possa aver alterato il quadro informativo sulla base del quale le autorità di vigilanza (italiane ed europee) hanno autorizzato la ricapitalizzazione precauzionale di BMPS del 2017. Ricordiamo, seppur ormai tristemente noto ai più, che quella ricapitalizzazione portò ‘in dono’ un burden sharing, con l’effetto di una pesantissima svalutazione del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate BMPS, a danno di tutti gli azionisti e obbligazionisti della banca.
Al di là di quanto sopra, è evidente che i titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena (azioni e obbligazioni subordinate) sono stati caratterizzati negli anni da un costante ed elevatissimo rischio: detto altrimenti, qualsiasi investimento in strumenti finanziari BMPS condotto quantomeno negli ultimi 10 anni esponeva il risparmiatore al serio e concreto rischio di perdere completamente il proprio capitale. E proprio a fronte di operazioni finanziarie caratterizzate da un elevato rischio, la normativa di settore obbliga tutte le banche e gli intermediari finanziari a mettere i propri clienti nelle condizioni di fare scelte di investimento consapevoli (c.d. obblighi di informativa “attiva”).
Detto altrimenti, tutte le volte che un intermediario non avrà dato una chiara e completa informativa sui notevolissimi rischi (poi effettivamente realizzati) che il proprio cliente avrebbe potuto correre procedendo con investimento in azioni o obbligazioni subordinate BMPS, tale intermediario avrà una responsabilità e sarà tenuto a risarcire il proprio cliente della perdita subita.
Esiste addirittura una granitica giurisprudenza, nella quale rientra ad esempio la Cassazione n. 35789 del 2022, secondo la quale anche se in presenza di un investitore per così dire esperto l’intermediario sarà comunque tenuto a risarcire le perdite subite dal risparmiatore se, all’atto dell’investimento, risulteranno essere stati violati gli obblighi informativi, di comunicazione e di trasparenza in capo all’intermediario stesso. Come ricorda infatti la Cassazione, il risparmiatore, anche se esperto, dovrà ricevere dall’intermediario un’informativa puntuale preliminarmente all’esecuzione dell’ordine. Solo in presenza di tutte le informazioni sulle caratteristiche e sui rischi collegati allo specifico strumento la scelta di investimento del risparmiatore potrà essere intesa quale consapevole.
Anche dal punto di vista degli obblighi di informativa c.d. “passiva”, la non corretta ricostruzione del profilo finanziario del cliente (c.d. questionario MiFID) rappresenta fonte di responsabilità per l’intermediario (e quindi simmetricamente diritto di risarcimento per il risparmiatore). Ogni banca, infatti, prima di eseguire l’investimento deve identificare le esperienze e le conoscenze del soggetto intervistato oltre che accertare l’effettiva propensione al rischio del cliente. Nel caso delle obbligazioni subordinate BMPS, ad esempio, tale obbligo prevede che la banca verifichi esperienze e conoscenze del soggetto interessato anche con specifico riguardo a tali strumenti finanziari (di natura complessa).
Di pari grado, anche la mancata o errata valutazione della ‘compatibilità’ dell’investimento rispetto al profilo del cliente (nei termini di “appropriatezza” o di “adeguatezza”, secondo la normativa) rappresenta fonte di responsabilità per l’intermediario.
Quando si è in presenza delle violazioni sopra richiamate, dunque, sarà possibile contestare alla propria banca tale comportamento e richiedere un risarcimento per recuperare le perdite subite con l’investimento in azioni/obbligazioni subordinate BMPS.
L’azione proposta da Martingale Risk è proprio nei confronti degli intermediari finanziari, che spesso hanno venduto azioni e obbligazioni subordinate BMPS a risparmiatori che non conoscevano adeguatamente tali strumenti, e/o che, non informati di tutte le caratteristiche e le fonti di rischio insite in tali strumenti, sono finiti per prendere decisioni di investimento non consapevoli e subendo così incolpevolmente gravi perdite finanziarie.
Martingale Risk sta organizzando un’azione collettiva per tutti gli investitori che hanno perso a causa di investimenti in azioni e obbligazioni subordinate BMPS e offre a tutti gli investitori danneggiati un’analisi preliminare gratuita della documentazione bancaria, volta ad evidenziare se e quanto è possibile recuperare. Inoltre, a seguito dell’analisi, Martingale Risk è disponibile ad avviare un’azione risarcitoria senza richiedere alcun costo anticipato, ma solo una percentuale sulle somme recuperate.
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