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Campania, stop scuole: respinto ricorso contro ordinanza De Luca

Lo ha deciso il Tar della Campania. Il divieto alla didattica in presenza sarà confermato in una nuova ordinanza

Foto Fotogramma
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19 ottobre 2020 | 15.16
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La quinta sezione del Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, rappresentati dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, per l'annullamento dell'ordinanza del presidente della Regione Campania con la quale si sospende l'attività didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre. Il Tar Campania ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre.

La Regione Campania ha "esaurientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale" ha emesso l'ordinanza numero 79 che sospende la didattica in presenza fino al 30 ottobre per le scuole primarie e secondarie, si legge nel decreto firmato dalla presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese.

Nel decreto si legge che la Regione ha dimostrato l'idoneità della misura adottata "dando conto della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente 'indotti' dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo e, quanto alla proporzionalità della stessa, della progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario".

Il Tar Campania riconosce quindi la prevalenza dell'interesse pubblico che "espressamente affonda nell'esigenza di tutelare il diritto primario alla salute". Nel decreto si legge inoltre che "la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori".

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