La carta sarà destinata alle famiglie con almeno 3 componenti e un Isee fino a 15.000 euro
Arriva la carta 'Dedicata a te', per le spese dei beni alimentari di prima necessità, che sarà destinata alle famiglie con almeno 3 componenti e un Isee fino a 15.000 euro. Nel sito del ministero dell'Agricoltura vengono illustrati i requisiti per accedere alla social card.
I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.
Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e la carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Il contributo non può essere speso per l'acquisto di farmaci.
Il nucleo familiare rilevato ai fini dell'assegnazione del beneficio è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (12 maggio 2023). Tutti i componenti del nucleo della DSU devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Hanno priorità in graduatoria i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, in ordine di precedenza per i nuclei con componenti più piccoli. In particolare, la lista dei beneficiari idonei selezionati è ordinata secondo i seguenti criteri: 1. Nuclei che registrano la presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2009; 2. Nuclei che registrano la presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2005.
L'ammontare del beneficio economico è pari a euro 382,50 come ai sensi del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n.110 del 12 maggio 2023, recante "Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197".
Le carte saranno operative a partire dal mese di luglio 2023: per attivarle è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro il 15 settembre 2023. Nota bene: la mancata attivazione entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.
La carta può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità; l'elenco degli Uffici Postali è disponibile sul sito di Poste Italiane (www.poste.it) o nell'app di Poste Italiane alla voce "cerca ufficio postale e prenota"; per effettuare il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata. La carta può essere ritirata dal solo beneficiario, salvo possibilità di delega effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti, utilizzando gli appositi modelli distribuiti da Poste Italiane.
Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.
Con apposite convenzioni, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata e non solo, per l'applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte.
È possibile consultare liberamente la lista delle Associazioni aderenti alla promozione della misura, e degli esercizi commerciali che si sono impegnati all'applicazione della scontistica del 15% alla seguente pagina: https://bit.ly/MASAF_Convenzioni.
Il contributo non è attribuito ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano titolari di: reddito di cittadinanza; reddito di inclusione (qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà).
Inoltre, il contributo non è erogabile ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI e indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL); indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni (CIG); qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.