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Cittadinanza, Consulta: "E' incostituzionale imporre la prova della conoscenza dell'italiano a tutti"

Inesigibile per quegli stranieri impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità - Art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 viola principio eguaglianza

Cittadinanza, Consulta:
07 marzo 2025 | 13.55
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25, depositata oggi, ha affermato che vìola il principio di uguaglianza la norma che subordina l’acquisto della cittadinanza - per matrimonio o naturalizzazione - alla conoscenza dell’italiano a livello intermedio per qualunque straniero, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 "nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente [la cittadinanza] affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica". Secondo la Corte, è violato, anzitutto, il principio di eguaglianza formale per trattamento uguale - ingiustificato e irragionevole - di situazioni diverse. Infatti, con l’imposizione generalizzata del requisito linguistico, il legislatore non ha tenuto conto della condizione di coloro che, in ragione di determinate menomazioni, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza.

Ancora, la disciplina uniforme dettata dall’art. 9.1 offende il principio di eguaglianza nella sua declinazione sostanziale perché frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto dello status di cittadino per tale specifica categoria di persone vulnerabili e dà luogo ad una loro discriminazione indiretta. Infine, la Consulta ha ritenuto che la norma sia irragionevole perché contraria al principio "ad impossibilia nemo tenetur": il requisito della prova della conoscenza della lingua a livello intermedio si rivela, infatti, una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.

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