Necessaria un'autorizzazione preventiva per ricerca e salvataggio. In caso di violazione è previsto il ritiro dell'autorizzazione di cooperazione, senza poterne avere un'altra e cancellazione del nome
Le organizzazioni non governative “interessate a collaborare nella ricerca e salvataggio marittimo devono presentare una preventiva domanda di autorizzazione alle autorità libiche a cui sono obbligate a fornire periodicamente tutte le informazioni necessarie, anche tecniche relative al loro intervento". E' quanto si legge agli articoli 5 e 6 del decreto emesso dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, in merito al "trattamento speciale delle organizzazioni internazionali e non governative nella zona libica di ricerca e salvataggio marittimo" dei migranti.
Il decreto, tradotto in italiano da Arci Immigrazione e pubblicato sul sito web, porta la data del 14 settembre, è stato inviato anche in Italia ed è già operativo dato che nell'articolo 19, l'ultimo, si stabilisce che "il presente decreto entra in vigore dalla sua data di emissione".
L'Articolo 18 dello stesso decreto, in merito al "trattamento speciale delle organizzazioni internazionali e non governative nella zona libica di ricerca e salvataggio marittimo" dei migranti, prevede il ritiro dell'autorizzazione di cooperazione, senza poterne avere un'altra e cancellazione del nome dell'Ong. "In caso di violazione del presente accordo - recita l'Articolo - sarà ritirata l'autorizzazione di cooperazione rilasciata all'organizzazione che opera nell'area, verrà cancellato il nome dell'organizzazione e non sarà concessa un'altra autorizzazione in caso di ripetizione delle violazioni degli obblighi del presente accordo".