
Cos’è il reverse charge IVA e come funziona? Le regole sull’applicazione dell’inversione contabile per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto
Fino al 31 dicembre 2026, al netto di proroghe, continueranno ad applicarsi le regole sul reverse charge IVA.
Il reverse charge, detto anche inversione contabile IVA, consiste nel passaggio dell’onere di versare l’imposta sul valore aggiunto dal venditore al compratore.
La modalità, diversa rispetto a quella ordinaria, prevede regole precise e specifici adempimenti. Il punto su come funziona e quando si applica il reverse charge IVA.
Il reverse charge IVA, chiamato anche inversione contabile IVA, è una specifica modalità di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Si verifica quando l’onere di versare l’imposta viene invertito: passa dal soggetto attivo, ovvero il venditore, al soggetto passivo, ossia il compratore.
In altre parole, l’imposta deve essere versata non da chi vende ma da chi acquista.
Si tratta di un meccanismo in deroga rispetto alle regole ordinarie e sarà applicato fino al 31 dicembre 2026, come previsto dall’articolo 22 del decreto Semplificazione (decreto legge n. 73/2022).
Il perimetro di applicazione della norma è delineato dai commi 5 e 6 dell’articolo 17 del decreto IVA (dpr n. 633/1972). Le regole si applicano anche ai casi previsti dall’articolo 74 dello stesso decreto IVA, come verrà approfondito in seguito.
Prima di vedere come funziona il reverse charge IVA è opportuno chiarire che esistono due tipologie di inversione contabile:
● il reverse charge esterno, per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari;
● il reverse charge interno, che interessa gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia, per i quali è prevista l’applicazione delle regole stabilite dagli articoli 17 e 74 del decreto IVA.
Nel primo caso, dal 1° luglio 2022, l'acquirente deve trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere tramite Sistema di Interscambio (SdI). Nel secondo caso la trasmissione al SdI è facoltativa.
Come funziona il reverse charge IVA dal punto di vista contabile?
Come già chiarito, è prevista l’inversione dell’onere di pagare l’IVA dal venditore al compratore.
Il venditore, quindi, è chiamato a emettere la fattura senza applicare l’imposta sul valore aggiunto.
Il soggetto che compra deve poi integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota di riferimento, relativa al tipo di operazione in questione.
Deve poi provvedere a una duplice annotazione:
● nel registro IVA acquisti, di cui all’articolo 25 del decreto IVA;
● nel registro IVA vendite, di cui all’articolo 23 del decreto IVA.
Prendiamo ora l’esempio di una fattura di 1.000 euro che rientra nelle regole previste dall’articolo 17 commi 5 e 6 del decreto IVA.
La fattura del venditore non conterrà l’IVA e verrà registrata in partita doppia come credito verso l’azienda X a ricavi per la prestazione di servizi Z.
Il compratore integrerà la fattura di 1.000 euro aggiungendo l’IVA. Dovrà quindi registrare due operazioni:
● l’acquisto, indicando in partita doppia “merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore esente Reverse charge IVA”;
● l’autofattura, indicando “cliente per autofattura a vendite fittizie di merci e IVA su vendite”.
Per “neutralizzare” l’operazione deve essere evidenziata l’IVA sia in dare che in avere.
In sintesi, il venditore non addebita l’IVA, il compratore non la scarica ma la addebita sulla fattura da emettere al consumatore finale. Quest’ultimo è il soggetto passivo di fatto dell’imposta sul valore aggiunto.
Dopo aver chiarito come funziona, vediamo ora quando si applica il reverse charge IVA.
A stabilire i casi in cui si applica l’inversione contabile IVA sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972.
Nella disposizione è indicato il seguente elenco:
● cessioni imponibili di oro da investimento;
● cessioni di materiale d’oro;
● cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
● prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore (la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori);
● prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (la disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro);
● cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
● cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative e dei loro componenti ed accessori;
● cessioni di console da gioco, pc e laptop;
● prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
● trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
● cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Il reverse charge si applica nei casi di manutenzione straordinaria, così come in quelli di posa in opera senza fornitura di beni, per esclusive prestazioni di servizi.
Rientrano nell’applicazione del reverse charge anche l’installazione di impianti relativi a edifici da soggetti terzi al fornitore dei beni e gli interventi relativi a parcheggi interrati o su lastrico solare dell'edificio.
L’applicazione dell’inversione contabile IVA è prevista anche nei casi di installazione di impianti funzionali all’edificio, impianto citofonico, impianto di climatizzazione, impianto idraulico con tubazioni esterne, manutenzione e riparazione degli impianti e installazione di impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici.
Le stesse regole valgono anche per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra funzionali o a servizio dell’edificio, l’installazione e la manutenzione di estintori, parte integrante dell’impianto di protezione attiva, l’installazione e manutenzione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.
Tra le operazioni a cui si applica il reverse charge IVA ci sono anche: la sostituzione dei componenti di un impianto relativo all’edificio solo con mantenimento in funzione, la sostituzione dei componenti di un impianto relativo all’edificio con realizzazione di un nuovo impianto, l’installazione di impianti che sono parte integrante dell’edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09).
Tra le operazioni che rientrano nell’inversione contabile IVA ci sono anche la fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie, il diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto e gli interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione).
Ai casi indicati si aggiungono quelli previsti all’articolo 74 del decreto IVA.