La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi strategici dell’Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità, finalizzata all’introduzione di una tessera che permetta l’accesso alle persone con disabilità a servizi in coerenza e reciprocità con gli altri paesi dell’Ue, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità. Lo ricorda l’Inps nel Rapporto annuale.
Le basi giuridiche del trattamento trovano fondamento nell’art. 4, par.1, lett. c) del Regolamento Ue 1381/2013. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, del 6 novembre 2020, al fine di recepire e attuare i predetti obiettivi strategici, definisce i criteri per il rilascio della Carta della disabilità in Italia determinando le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa.
In particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto stabilisce che la Carta, rilasciata dall’Inps, attesti i soggetti in condizione di disabilità o non autosufficienti. Il decreto attribuisce il ruolo chiave all’Istituto di verifica della corrispondenza delle informazioni rese nella domanda del cittadino ai requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili presso i propri archivi.
L’Inps, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, affida la produzione della Carta, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza (articolo 4 comma 3), all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, provvede, nei sessanta giorni successivi alla richiesta, alla distribuzione della Carta ai richiedenti presso l’indirizzo di recapito.
La presentazione della Carta esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie suddette e consente l’accesso agevolato a beni o servizi. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa. Sul sito istituzionale dell’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della presidenza del consiglio dei ministri, è data evidenza del funzionamento della Carta nonché delle agevolazioni previste.
I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa, senza ulteriori formalità o richieste da parte di amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarità della stessa. Sono in fase di ultimazione le attività per la realizzazione del progetto ‘Disability card’.