All’ultima lettura dell’Osservatorio Inps (9 giugno 2021), il reddito di emergenza è stato erogato almeno per una mensilità a circa 482 mila nuclei (di cui il 38% con richiedente extracomunitario), coinvolgendo complessivamente 1 milione 100 mila individui, con un importo medio mensile di circa 548 euro. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale dell’Inps.
A ottobre 2020 i nuclei fruitori di rdc/pdc (pensione di cittadinanza) sono diminuiti, a causa della conclusione per la prima coorte dei 18 mesi di fruizione, per risalire poi a novembre, attestandosi a dicembre ancora a quota 1,2 milioni. Nel mese di dicembre 2020 il rdc/pdc e il rem hanno raggiunto insieme quasi 1,6 milioni di nuclei familiari, mentre nel marzo 2021 si è registrato il picco di quasi 1,8 milioni.
L’importo mensile del reddito di emergenza è determinato moltiplicando il valore della stessa scala di equivalenza del reddito di cittadinanza 35 per 400 euro; il beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
Il reddito di emergenza è una misura straordinaria di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stata introdotta la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di rem (rem dl104), indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. Inoltre, il decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, ha previsto due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Il requisito di valore Isee per l’accoglimento delle domande è pari a 15.000 euro, dunque meno ‘stringente’ rispetto ai 9.360 euro del reddito di cittadinanza (rdc); l’obiettivo della misura, infatti, è stato quello di essere più inclusiva rispetto al rdc a fronte dell’emergenza pandemica. In questo senso vanno interpretati il requisito meno stringente del patrimonio mobiliare (10.000 euro per un nucleo monocomponente, a fronte dei 6.000 euro del rdc) e l’assenza del requisito relativo al patrimonio immobiliare e quello relativo alla residenza per i cittadini extracomunitari.
Inoltre, con il decreto-legge 22 marzo 2021, sono state previste tre ulteriori mensilità (rem dl 41/2021), estese anche agli ex-titolari di naspi e dis-coll (lavoratori con sostegno terminato tra il primo luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021), per questi ultimi con criteri di ammissibilità ancora meno stringenti (valore Ise inferiore a 30.000 euro).