Una vittoria per imprese e Asd.
Nella complessa selva delle pratiche fiscali aziendali, una recente sentenza della Corte di Cassazione, Cass. Civ. Sez. trib., 07.02.2024, (ud.24.01.2024, dep. 07.02.2024), n.3470, ha proiettato nuova luce sulle deduzioni fiscali per le spese di pubblicità, concentrandosi sulle sponsorizzazioni di Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd).
ORIGINE DELLA VICENDA
Questa sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, riguarda un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Edigit International Srl per l’anno di imposta 2006. L’avviso contestava la deducibilità dei costi sostenuti per pubblicità relativi a sponsorizzazioni di due associazioni sportive dilettantistiche (Asd), considerati solo parzialmente inerenti e deducibili solo nella misura del 20% dell’utile conseguibile.
La Corte di appello ha confermato la decisione dell’ufficio delle entrate, sostenendo che quest’ultimo poteva disconoscere i costi con valutazione di congruità e inerenza, basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti. Queste presunzioni includevano la mancata corrispondenza geografico-territoriale tra il bacino di utenza della società e il pubblico raggiungibile dalla pubblicità sulle Asd, la diversità tipologica tra l’utenza della società e i tifosi locali raggiunti dalla sponsorizzazione, e la sproporzione della spesa rispetto agli utili confermati.
La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della società, sostenendo che le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche godono di una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità, a condizione che siano rispettate alcune condizioni, come la promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato. La Corte ha ribadito che tale presunzione rende non sindacabile la scelta dell’imprenditore di investire in questo settore e che non è richiesto alcun ritorno commerciale diretto per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione. Pertanto, ha annullato la sentenza della CTR e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
L’origine di questo principio può essere rintracciata nella normativa fiscale italiana e nella giurisprudenza che ha contribuito a definirne l’interpretazione nel tempo.
L’art. 90, comma 8, Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha stabilito un regime agevolativo per le spese di sponsorizzazione verso le associazioni sportive dilettantistiche. Questa disposizione ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione verso tali associazioni e costituisce il principale riferimento normativo per la presunzione di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni di imprese sportive dilettantistiche.
Questa norma si introduce nel contesto regolato dall’art. 109 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale contiene le disposizioni generali sulla deducibilità dei costi per le imprese. La normativa specifica sulle sponsorizzazioni di Asd, tuttavia, deroga a questo regime generale.
Nel corso degli anni, la Corte di Cassazione ha contribuito a consolidare questo principio attraverso diverse sentenze. Tra le più rilevanti, si possono citare la sentenza n. 5720 del 2016, che ha sottolineato la presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni verso le Asd, e la sentenza n. 21452 del 2021, che ha confermato che la normativa speciale sull’argomento deroga al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del t.u.i.r. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
SPONSORIZZAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: SEMPRE INERENTI E CONGRUE
La sentenza in esame ha riaffermato la validità di questa presunzione, confermando che le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, per beneficiare di tale agevolazione, è essenziale che i corrispettivi erogati siano destinati a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e che si possa riscontrare un’effettiva attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Questa sentenza rappresenta una vittoria per le imprese coinvolte nelle sponsorizzazioni sportive, offrendo una certezza giuridica e semplificando il processo di deducibilità fiscale per tali spese. In un contesto in cui il sostegno allo sport non professionistico è sempre più rilevante, questa decisione della Corte di Cassazione può essere vista come un incoraggiamento per le imprese a investire in questo settore, promuovendo valori sociali e contribuendo alla crescita delle Asd. In conclusione, la presunzione di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni di imprese sportive dilettantistiche costituisce un importante strumento per le imprese che decidono di sostenere lo sport di base. Questo principio fornisce una certezza giuridica e semplifica il processo di deducibilità fiscale per tali spese, contribuendo così a promuovere il sostegno allo sport amatoriale e dilettantistico ed a favorire la crescita delle Asd.