Per l’accesso al bonus prima casa non è necessario presentare preventivamente domanda all’Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali si applicano in automatico su richiesta del contribuente, ma è necessario rispettare i requisiti previsti. Dal mancato trasferimento entro 18 mesi alla vendita prima dei 5 anni dall’acquisto, i casi in cui scatta la revoca dei benefici riconosciuti e le conseguenze sul fronte delle sanzioni dovute
Il bonus prima casa consente, nel rispetto di determinati requisiti, di beneficiare di una riduzione delle imposte dovute per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’accesso alle agevolazioni non è subordinato al preventivo invio di una domanda all’Agenzia delle Entrate, ma le verifiche circa il rispetto delle condizioni d’accesso avvengono ex post.
Trasferimento della residenza entro 18 mesi e rivendita entro un anno dell’immobile precedente acquistato con i benefici prima casa sono alcune delle regole da rispettare.
Se vengono meno i requisiti previsti, oltre al versamento dell’imposta precedentemente scontata sarà necessario pagare una sanzione pari al 30% delle somme dovute. Solo a specifiche condizioni la sanzione può essere ridotta o annullata.
Un focus sui casi di revoca del bonus prima casa.
È mediante una dichiarazione sostitutiva, da rendere al notaio in sede di acquisto o con un atto successivo integrativo dell’originario, che il contribuente che compra la prima casa può richiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali e la riduzione dell’IVA eventualmente dovuta.
Nell’autodichiarazione l’acquirente dovrà quindi attestare di essere in possesso dei requisiti d’accesso e impegnarsi al trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi e alla vendita dell’immobile già in proprio possesso, se acquistato accedendo al bonus prima casa.
Se tali condizioni non vengono rispettate e se non si rispettano i termini previsti per legge, le agevolazioni fiscali verranno disapplicate e, oltre alla restituzione delle imposte scontate si applicherà una sanzione pari al 30% delle stesse.
Quali sono nel dettaglio i casi in cui scatta la revoca del bonus prima casa? A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate all’interno della guida dedicata.
In primo luogo, successivamente ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate scatterà l’obbligo di restituzione in caso di dichiarazioni mendaci rese dal contribuente.
Non solo: il bonus prima casa viene meno se, entro 18 mesi, non si trasferisce la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato, ma anche in caso di mancata rivendita entro 12 mesi della casa già posseduta dal contribuente e per il cui acquisto è già stato applicato il bonus fiscale.
Scatta la revoca delle agevolazioni anche in caso di vendita o donazione dell’abitazione prima dei 5 anni dall’acquisto. Una regola che tuttavia non si applica se, entro 12 mesi, si acquista una nuova abitazione da adibire ad abitazione principale.
Sul caso della vendita prima del termine dei 5 anni dall’acquisto dell’immobile, è bene ricordare che esistono ulteriori fattispecie che consentono di evitare la restituzione delle imposte precedentemente scontate, maggiorate di sanzioni e interessi.
Il bonus prima casa potrà essere mantenuto se entro i 12 mesi successivi alla vendita si acquista un’immobile all’estero, se situato in uno Stato che garantisce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di verificare che lo stesso venga adibito a dimora abituale del contribuente.
Nessuna revoca anche nei casi in cui alla vendita anticipata segua l’acquisto di un terreno, ai fini della costruzione della propria abitazione.
Nuove costruzioni lasciapassare per il mantenimento del bonus prima casa anche per chi è già proprietario di un terreno sul quale si intende costruire la propria abitazione.
In questi ultimi due casi il termine da rispettare resta quello dei 12 mesi successivi alla vendita e, come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, non è necessario che in questo lasso temporale vengano ultimati i lavori bensì che il fabbricato assuma rilevanza dal punto di vista urbanistico, e quindi che sia dotato di mura perimetrali delle singole unità e che sia stata ultimata la copertura.
Dal punto di vista pratico, nei casi di revoca dei benefici applicati sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente la differenza delle imposte da versare, l’importo delle sanzioni dovute e dei relativi interessi.
Si può sfuggire dall’applicazione della sanzione del 30% in caso di auto-denuncia da parte del contribuente effettuata per tempo.
In particolare, se entro i 18 mesi non si è nelle condizioni di poter trasferire la residenza sarà possibile comunicarlo preventivamente all’Agenzia delle Entrate, che ricalcolerà al contribuente esclusivamente le maggiori imposte dovute.
La comunicazione dovrà essere presentata prima del decorso dei 18 mesi presso l’ufficio in cui il proprio notaio ha depositato l’atto d’acquisto, che determinerà conseguentemente le imposte dovute e invierà al contribuente l’avviso di liquidazione con gli interessi. Non si applicherà in tal caso la sanzione del 30 per cento.
Se invece sono passati i 18 mesi per il cambio di residenza, saranno applicate anche le sanzioni, ma sarà consentito versare le somme dovute con le agevolazioni del ravvedimento operoso, che prevedono la riduzione dell’importo aggiuntivo addebitato in relazione ai tempi di pagamento.
Stesse regole anche in caso di vendita dell’abitazione acquistata con i benefici prima casa prima dei 5 anni.
Se prima del decorso dell’anno si dichiara all’Agenzia delle Entrate di non voler procedere con l’acquisto di una nuova abitazione, verrà richiesto esclusivamente il pagamento delle maggiori imposte. Decorsi i 12 mesi si applicheranno le sanzioni e, anche in tal caso, sarà possibile beneficiare del ravvedimento operoso per la riduzione delle stesse.