Motivi di contestazione e ricorso al giudice: divieto di sosta non segnalato, per mancanza di segnaletica o per verbale incompleto
Anche se si tratta di importi particolarmente bassi, specie se pagati nei primi cinque giorni, anche la multa per divieto di sosta può essere impugnata e annullata. Probabilmente il mezzo migliore per la contestazione sarà il ricorso al Prefetto (da inoltrare entro 60 giorni dalla notifica del verbale a casa), in quanto gratuito e privo di formalità. Da leggepertutti.it, un elenco di possibili vizi delle contravvenzioni elevate nei confronti di chi parcheggia l’auto là dove non dovrebbe e le modalità per annullare la multa per divieto di sosta.
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA NON CONTESTATA
Il divieto di sosta è uno di quei tipici casi in cui la contravvenzione non deve essere contestata nell’immediatezza. E ciò per la fin troppo scontata considerazione che l’automobilista non è presente sul luogo dell’infrazione. Il verbalizzante allora si limiterà a lasciare sul parabrezza un “foglio di cortesia” in cui specifica gli estremi della contestazione, l’importo della sanzione e le modalità di pagamento. Tale forma di comunicazione però non costituisce la vera e propria notifica, mancando la prova del ricevimento. E difatti, ad essa deve obbligatoriamente seguire, entro i successivi 90 giorni, la spedizione della multa a casa del proprietario dell’auto. Questo perché ben potrebbe essere che il verbale lasciato sul tergicristalli vada disperso o venga sottratto da terzi. La multa che viene portata all’ufficio postale dopo 90 giorni è illegittima e può essere impugnata e annullata. Il ricorso seguirà le modalità che indicheremo alla fine dell’articolo.
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA NON SEGNALATO
Il più delle volte il divieto di sosta viene individuato con apposita segnaletica. Ma ci sono casi in cui è possibile fare la multa anche senza il cartello. Ciò perché il codice della strada elenca una serie di luoghi ove non si può mai parcheggiare. Ciò succede ad esempio quando l’auto viene lasciata:
in prossimità di una curva;
lontano dal margine della carreggiata;
nel senso contrario a quello di marcia;
in presenza di dossi o curve, situazione che renderebbe pericoloso il parcheggio perché l’auto sarebbe poco visibile;
in prossimità e in corrispondenza della fine del marciapiede;
a meno di 5 metri da un incrocio;
in prossimità e in corrispondenza di segnaletica stradale se la si copre;
in prossimità e in corrispondenza di semafori;
vicino ai passaggi a livello o sui binari di tram e ferrovie;
nelle gallerie;
sulle strade urbane di scorrimento;
fuori dai centri urbani, in prossimità delle aree di intersezione;
sulle piste ciclabili;
sullo sbocco di passi carrabili;
sulle banchine.
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA CON VERBALE INCOMPLETO
Come tutti gli atti amministrativi, anche il verbale per divieto di sosta deve essere completo e trasparente, in modo da dare al trasgressore la possibilità di controllare la legittimità dello stesso ed, in caso contrario, fare ricorso. Ecco perché è nulla la multa con una generica descrizione dell’illecito [1]. Di conseguenza il verbale deve indicare il numero civico ed il punto esatto della carreggiata ove sarebbe avvenuta l’infrazione. Se il punto ove è stato elevata la contestazione è privo di portoni da cui evincere il numero civico, bisognerà fare riferimento a quello più prossimo o ad altri elementi per individuare il luogo.
Inoltre la multa per divieto di sosta è nulla se c’è una discrasia tra l’indirizzo sul fotogramma in cui è raffigurato il mezzo (in caso di rilevazione con l’ausilio di telecamere com il sistema Targa System) e quello indicato nel verbale medesimo.
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA CON ERRORI
Altro motivo di impugnazione è l’erronea indicazione degli estremi della targa o del tipo di veicolo contravvenzionato. Si ritiene tuttavia che il colore non sia a tal fine determinante.
COME ANNULLARE LA MULTA PER DIVIETO DI SOSTA
Sinora abbiamo elencato tutti i possibili vizi che possono essere elevati nel ricorso contro la multa per divieto di sosta. Vediamo ora come procedere materialmente per ottenerne l’annullamento. Esistono due diverse modalità per fare ricorso, che il cittadino può intraprendere alternativamente ed a propria scelta.
La più tradizionale è il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della multa. Entro tale termine, il ricorso va depositato presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato elevato il verbale. Insieme ad esso andrà data prova del pagamento del contributo unificato, la tassa per l’accesso alla giustizia civile. L’ufficio fisserà un’udienza alla quale dovrà presenziare il trasgressore o il suo avvocato. Si instaurerà un normale processo, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Il tecnicismo di questo iter fa sì che lo stesso possa essere meglio seguito da un avvocato.
In alternativa c’è la possibilità di fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della multa. Questo è molto più semplice rispetto al precedente, anche se le possibilità di vittoria sono ridotte: il Prefetto è infatti un organo amministrativo, pertanto non dotato della terzietà e imparzialità tipica della magistratura. Pertanto si dovrà preferire questa forma di impugnazione per i vizi più evidenti, che non richiedono interpretazioni.
In tal caso l’automobilista dovrà limitarsi a scrivere il ricorso e a indirizzarlo, alternativamente, o al Prefetto (in tal caso dovrà ricevere la risposta entro 210 giorni) o all’organo accertatore che ha elevato il verbale che, a sua volta, lo dovrà poi spedire al Prefetto (in tal caso dovrà ricevere la risposta entro 180 giorni). In caso di mancata risposta il ricorso si considera accolto.