Il certificato verde sarà obbligatorio per i docenti e tutto il personale della scuola: stop allo stipendio dopo 5 giorni di assenza. Obbligo per treni, aerei e navi, non per autobus e metro. Ecco le misure approvate dal Cdm
Green pass obbligatorio in Italia dal 1 settembre per il personale della scuola, a cominciare dai docenti, e per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Le nuove regole legate all'introduzione del certificato verde -che già da oggi sarà indispensabile per i luoghi al chiuso come bar, ristoranti, palestre, piscine e concerti- sono state approvate ieri all'unanimità dal consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda i trasporti, non è stata prevista l'obbligatorietà del green pass per gli autobus e la metro. Il Consiglio dei ministri ha inoltre confermato l'esclusione dell'obbligo di green pass per tutti gli studenti minorenni, mentre sarà necessario per gli studenti universitari. Per quanto riguarda i docenti senza green pass o tampone, il nuovo decreto prevede lo stop allo stipendio dopo 5 giorni di assenza.
Il nuovo decreto "punta ancora in maniera molto forte sullo strumento del green pass per gestire questa nuova fase epidemica", ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "In questa fase la scelta del governo è quella di provare a investire il più possibile sul green pass per evitare chiusure e con questo decreto è stato fatto un ulteriore passo avanti", ha rimarcato il ministro. Ecco tutte le misure previste dal nuovo decreto approvato dal CdM.
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti.
E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. E' vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Le università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi.
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.