Lo assicurano fonti del Viminale: "In quanto minori non possono essere espulsi o respinti alla frontiera"
Dopo il dl migranti approvato ieri in Consiglio dei ministri, arriva la precisazione su minori non accompagnati e Cpr. ''I minori stranieri non accompagnati non potranno mai essere destinati ai Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri), dedicati al rimpatrio degli immigrati irregolari, in via prioritaria pericolosi o condannati per reati gravi, anche perché in quanto minori non possono essere espulsi o respinti alla frontiera'', precisano fonti del Viminale.
''Il decreto legge approvato ieri'' in Cdm infatti, sottolineano le stesse fonti, prevede ''soltanto che, con riguardo all’accoglienza, nel caso di indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate ai minori stranieri non accompagnati, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore di età non inferire ai 16 anni in una specifica sezione dedicata nei centri governativi di prima accoglienza (ex Cara) e di accoglienza straordinaria (Cas) destinati agli adulti per un periodo comunque non superiore a 90 giorni''. In merito all’accertamento dell’età del minore, fanno inoltre sapere fonti del Viminale, si ''stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l’autorità di pubblica sicurezza possa disporre la rilevazione antropometrica o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dandone comunicazione alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ne autorizza l’esecuzione''.
''Qualora, a seguito dell’accertamento, il sedicente minore risultasse maggiorenne e fosse condannato per false dichiarazioni - chiariscono le stesse fonti - potrà essere applicata la sanzione dell’espulsione. La procedura di accertamento sociosanitario dell’età del minore dovrà comunque concludersi nel termine di 60 giorni dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dal magistrato''.