Arriva l'Agenzia italiana per la gioventù. Nella bozza del decreto legge del Pnrr è contenuto un articolo sulle 'Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili' che istituisce l'ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’Agenzia subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia nazionale per i giovani nell’ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei.
A partire dall'entrata in vigore del decreto legge saranno trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, che viene conseguentemente soppressa. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate dal presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
L’Agenzia è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa. La norma prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, organo di vertice politico-amministrativo.