Sul precariato scolastico per la Corte di giustizia europea è illegittima anche la normativa italiana per gli insegnanti di religione cattolica. A sottolinearlo è il sindacato Anief secondo cui la sentenza sulla causa 282/19 rimessa dal Tribunale di Napoli è del 13 gennaio 2022 e riconosce la violazione della clausola 5 della direttiva comunitaria 1999/70 che non è giustificata dall’idoneità diocesana rilasciata dall’autorità ecclesiastica.
Spetta al giudice nazionale se ci sono rimedi cui rinviare come per la stabilizzazione dei lavoratori del settore privato, cui si rivolgeranno i legali di Anief nei prossimi giorni. Sono più di 20 mila i precari insegnanti di religione cattolica che si stima possono aderire al ricorso promosso dal giovane sindacato.
Per i giudici del Tribunale di Lussemburgo, gli argomenti invocati dallo Stato italiano non giustificano l’abuso dei contratti a termine. L’idoneità diocesana e la conseguente revoca, infatti, attuati nel rispetto del Concordato, non possono costituire una ragione oggettiva visto che si possono applicare anche ai lavoratori a tempo indeterminato (100) né giustificano il ricorso al 30% di supplenti per impartire tale insegnamento in maniera costante. Se per esigenze di flessibilità si può ricorrere a contratti a termine, tuttavia, non “si può invece ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento”.