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Scadenze Imu 2024 e calcolo imposta

Variazioni nelle scadenze per il versamento

Un contribuente calcola le tasse
Un contribuente calcola le tasse
30 marzo 2024 | 06.44
LETTURA: 2 minuti

Per il 2024 cambiano leggermente le scadenze per il versamento dell'Imu. Il termine ultimo per il versamento della prima rata, l'acconto dell'Imposta Municipale Propria, cade quest'anno il 17 giugno, poiché il 16 che è domenica. Il primo versamento serve per coprire l'imposta dovuta nel primo semestre dell'anno, e per versarla si devono applicare le aliquote e le detrazioni previste per il 2023 dal proprio Comune.

La scadenza per versare la seconda rata, il saldo dell'Imu 2024, è fissata come ogni anno il 16 dicembre 2024. Nel calcolo del saldo si deve tenere presente che dovranno essere utilizzate le nuove aliquote che i Comuni hanno deliberato e pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre 2024.

Come si calcola l'imposta

Il calcolo dell'Imu si esegue sulla base dei mesi di possesso dell'immobile nel corso del 2024. La base imponibile del'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i coefficienti Imu di riferimento. Ottenuta la base imponibile, questa va moltiplicata per le aliquote deliberate da ogni Comune (nell'acconto di giugno quelle del 2023, nel saldo di dicembre quelle del 2024).

Restano invariate, anche per il 2024, le ipotesi di esenzione dell'imposta e i casi in cui è prevista una riduzione dell'importo dovuto, fermo restando che è sempre necessario consultare quanto previsto dal proprio Comune di residenza. Questo perché ogni ente locale ha la facoltà di stabilire l'importo minimo entro il quale l'imposta non deve essere versata (se in delibera manca questo passaggio è utile ricordare che l'importo minimo fissato dalla legge è di 12 euro).

In sede di calcolo Imu 2023 bisognerà considerare le agevolazioni previste, tra cui la riduzione base imponibile al 50% per i seguenti immobili:

- fabbricati di interesse storico o artistico;

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- gli immobili di pensionati italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire.

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