Certificato verde non solo per i dipendenti pubblici: ecco chi deve averlo. Smart working non consentito senza il pass
Green pass obbligatorio al lavoro per i dipendenti pubblici dal 15 ottobre. Quali sono le regole? Come funzionano i controlli? Come si effettua la verifica? Gli utenti hanno bisogno del Green pass? Il certificato serve per svolgere lo smart working nella PA? Le linee guida chiariscono la situazione.
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro riguarderà dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attività: addetti alla manutenzione, baristi all’interno degli spacci, fornitori, corrieri, i docenti e i frequentatori di corsi di formazione. L’obbligo non si applicherà, invece, agli utenti dei servizi.
L’obbligo riguarda invece i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali.
Non sono consentite deroghe sull'obbligo del green pass per i dipendenti pubblici e senza green pass non si può ricorrere allo smart working: non è consentito infatti in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione. Il possesso del certificato verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso del Green pass ma non sia in grado di esibirlo deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
Per evtare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, ogni amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. I mobility manager aziendali delle amministrazioni pubbliche, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro di propria competenza, tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro.
Ogni ente pubblico sarà autonomo nell’organizzare i controlli sul green pass. Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l’applicazione “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle app sugli smartphone.
L’accertamento del possesso del green pass per i dipendenti potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Il datore di lavoro è il soggetto preposto al controllo, ovvero il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.
Linea dura per i dipendenti pubblici che saranno sorpresi sul luogo di lavoro senza green pass. Il dipendente dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La stessa sanzione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione.
Nelle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento: il discorso riguarda anche tutte le altre componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni si legge in una nota di palazzo Chigi. Le verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC.