Restano ancora pochi giorni per beneficiare delle novità introdotte dal Decreto Energia e mettersi in regola usufruendo di sanzioni ridotte in caso di violazioni sull’emissione di scontrini e ricevute, anche se già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale.
La scadenza per procedere è fissata al 15 dicembre 2023 e questa possibilità offerta alle partite IVA riguarda il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
La via della regolarizzazione in caso di mancato rispetto delle regole in materia di certificazione dei corrispettivi è stata tracciata dall’articolo 4 del Decreto Legge numero 131 del 2023.
La misura introdotta dal Decreto Energia permette ai soggetti IVA che hanno commesso una o più violazioni dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 di avvalersi del ravvedimento operoso e, quindi, di mettersi in regola versando sanzioni ridotte rispetto alle regole ordinarie.
La novità si applica nei seguenti casi:
● mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati;
● mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto oppure emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
● omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali;
● mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori.
Le prime tre categorie di violazioni prevedono una sanzione pari al 90 per cento dell’imposta corrispondente all'importo non documentato, memorizzato o trasmesso, nell’ultimo caso è dovuta una cifra che va da 250 a 2.000 euro.
Grazie al ravvedimento operoso è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni previste in via ordinaria, ma solo se si procede con la regolarizzazione entro la scadenza del 15 dicembre 2023.
Nel perimetro di applicazione delle novità rientrano le irregolarità menzionate, anche se già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, “mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento”, ha precisato la stessa AdE nel comunicato stampa del 3 ottobre scorso.
In base a quanto stabilito, inoltre, le violazioni regolarizzate grazie alla misura del Decreto Energia non vengono considerate ai fini della sanzione accessoria, che è prevista nel caso in cui siano contestate in cinque anni quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale in giorni diversi e comporta una sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese.