Stop estivo su scadenze e controlli fiscali: quando finisce la sospensione?
Ad agosto si ferma anche il calendario relativo alle scadenze canoniche e ai controlli fiscali: la tregua estiva interessa in maniera più importante la prima parte del mese, mentre dopo ferragosto ci si avvia verso la ripresa.
Ancora più intenso quest’anno il periodo di sospensione con le novità che arrivano dalla riforma fiscale: una panoramica sulla ripresa della tabella di marcia.
Le disposizioni contenute nell’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012 mettono in stand by scadenze di versamenti e adempimenti: i termini restano congelati dal 1° al 20 agosto.
Che cosa vuol dire dal punto di vista pratico? In questo modo i cittadini e le cittadine hanno la possibilità di procedere relativamente a tutti gli impegni con il Fisco previsti nelle prime tre settimane del mese entro la data del 20, che segna il giorno della ripartenza.
Non a caso, infatti, lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate segna in un’unica giornata ben 119 appuntamenti da rispettare.
Per chi si mette in regola prima che la clessidra fiscale riprenda a scorrere non sono previsti interessi o altre tipologie di maggiorazione.
Nel quadro delle attività che restano in pausa, poi, è necessario considerare anche le novità della riforma fiscale: da questa estate, infatti, debutta anche la doppia tregua fiscale prevista dal decreto adempimenti, n. 1 del 2024, per agosto e per dicembre.
Nel dettaglio per tutto il mese l’Amministrazione fiscale non potrà trasmettere i seguenti atti:
Solo in caso di indifferibilità e urgenza anche nei mesi di agosto e dicembre potranno essere inviati gli avvisi oggetto di stop.
Di conseguenza la ripartenza del dialogo tra Fisco e contribuenti è prevista per l’inizio di settembre.
Ancora più lunga, poi, è la sospensione estiva che riguarda le scadenze che emergono dalle verifiche fiscali: l’articolo 7-quater, comma 17, del DL n. 193/2016, congela fino al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme che emergono da controlli automatizzati, controlli formali e per i versamenti relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata.
Stesso periodo di stand by è previsto per i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni che vengono richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, ad esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA. La conta dei giorni, quindi, riparte in entrambi i casi dall’inizio di settembre.