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Scadenza rottamazione quater: la chance della rateizzazione del debito per chi non la rispetta

Scadenza rottamazione quater: la chance della rateizzazione del debito per chi non la rispetta
05 giugno 2024 | 12.00
LETTURA: 3 minuti

Nel calendario della rottamazione quater delle cartelle la data del 31 maggio ha segnato la scadenza per il versamento della quarta rata, la terza per coloro che hanno residenza, sede legale e operativa nei territori colpiti dalle alluvioni del 2023.

Con il canonico termine di tolleranza di 5 giorni, c’è la possibilità di restare nel perimetro della definizione agevolata delle cartelle pagando quanto dovuto entro il 5 giugno.

Chi non rispetta neanche la deadline più ampia perde i benefici previsti dalla tregua fiscale ma può comunque richiedere la rateizzazione del debito in 72 o 120 rate.

Scadenza rottamazione quater: ultima chiamata 5 giugno, poi si passa alla rateizzazione del debito

L’ultima chiamata per i cittadini e le cittadine che devono rispettare gli appuntamenti periodici con la rottamazione quater è oggi, mercoledì 5 giugno.

Chi non paga la rata prevista dal piano comunicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione decade dalla definizione agevolata delle cartelle che permette di corrispondere solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza pagare interessi e sanzioni.

Sia il mancato pagamento che il versamento di una somma inferiore a quella dovuta determina la fuoriuscita dal perimetro della rottamazione quater e gli importi già pagati vengono considerati come un acconto sul totale dovuto.

Diversamente dalla precedente definizione agevolata, però, per i contribuenti resta aperta la strada della rateizzazione del debito sia con un piano ordinario, fino a 72 rate, che straordinario con una suddivisione in 12 rate annuali per 10 anni.

Chi non rispetta la scadenza della rottamazione quater può rateizzare il debito

L’ondata di rinnovamento toccherà anche i piani di pagamento delle cartelle, ma le modifiche alla normativa di riferimento dovrebbero entrare in vigore dal 2025.

Nel frattempo, con una recente guida tematica, l’Agenzia delle Entrate e l’AdER hanno fatto il punto sulle regole attualmente applicabili per la rateizzazione delle cartelle, valide anche per i decaduti dalla rottamazione quater.

Chi non avrà pagato la quarta rata potrà richiedere la rateizzazione ordinaria che prevede un piano di 72 appuntamenti per un totale di 6 anni:

● fino a 120.000 euro basterà una dichiarazione delle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica senza alcuna documentazione a supporto;

● oltre i 120.000 euro di debito sarà necessario dimostrare di essere in difficoltà tramite la seguente documentazione:

● ISEE (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata);

● documentazione contabile necessaria a verificare la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda (persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria).

Se alle difficoltà temporanee si aggiunge anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla responsabilità del contribuente, e il piano ordinario è insostenibile, si può diluire ulteriormente il debito chiedendo una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate, quindi un pagamento in 10 anni.

In questo caso per le persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata si prende come riferimento l’importo della rata del piano ordinario: scatta l’ulteriore agevolazione per il pagamento, se è superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare che risulta dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE.

Nel caso delle persone giuridiche o delle ditte individuali in contabilità semplificata, invece, sono due le condizioni prese in considerazione: l’indice di liquidità deve risultare tra 0,50 e inferiore a 1 e il valore della rata determinata in caso di concessione di un piano ordinario superiore al 10 per cento del valore della produzione (o totale ricavi e proventi) rapportato su base mensile.

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