Regole in chiaro per il concordato preventivo biennale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 17 settembre si sofferma su istruzioni e regole di adesione.
Concordato preventivo biennale, arrivano i primi e attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In vista della scadenza del 31 ottobre per l’adesione al patto tra Fisco e partite IVA, la circolare n. 18/E del 17 settembre si sofferma su condizioni d’accesso e permanenza, cause di esclusione e procedure operative da seguire.
Un primo chiarimento riguarda la scadenza: la data del 31 ottobre ha natura perentoria.
Concordato preventivo biennale, le istruzioni nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Le procedure per l’accesso al concordato preventivo biennale sono partite dalla metà di giugno, ma è solo con la messa a disposizione dei chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate che si chiude il set di regole attese per una valutazione chiara dell’impatto del nuovo strumento di compliance.
La circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate arriva quando ormai manca poco più di un mese alla scadenza per l’adesione, legata alla data di invio della dichiarazione dei redditi 2024. Il termine da rispettare è quindi fissato al 31 ottobre, una data sulla quale non sono ammesse deroghe.
Questo uno dei chiarimenti contenuti nel documento di prassi pubblicato il 17 settembre, che specifica come in tal caso non si applica la norma in base alla quale sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi presentate entro 90 giorni dalla scadenza.
Concordato e debiti superiori a 5.000 euro: rimozione dell’irregolarità prima dell’adesione
All’indicazione relativa alla perentorietà della scadenza si affianca la necessità di soffermarsi sugli ulteriori chiarimenti e, tra questi, spiccano quelli relativi alla presenza di debiti di valore superiore a 5.000 euro, una delle condizioni che comportano l’impossibilità di accedere al concordato preventivo biennale.
Secondo quanto chiarito dalla circolare del Fisco, il vincolo ostativo riguarda l’importo complessivo dei debiti tributari o contributivi del contribuente, anche in caso di singoli debiti di importo unitario inferiore alla soglia.
Sul fronte della situazione debitoria, la verifica dovrà essere effettuata guardando agli importi dovuti alla data del 31 dicembre 2023.
Nel calcolo della soglia di 5.000 euro non dovranno in ogni caso essere considerati i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione, così come le somme incluse nella definizione agevolata delle cartelle, sino a decadenza dai benefici accordati.
Al titolare di partita IVA viene in ogni caso concesso di sanare le irregolarità prima dell’adesione al concordato preventivo biennale, estinguendo il debito integralmente o anche solo parzialmente, di modo da “scendere” sotto la soglia dei 5.000 euro.
Si ricorda che sono inoltre esclusi dal concordato i titolari di partita IVA che nei tre anni precedenti non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendone obbligati, o che hanno riportato condanne per determinati reati (decreto legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del codice civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).
Concordato preventivo biennale, è tempo di scelte
Definite regole e istruzioni, per il concordato si apre ora il periodo delle valutazioni. In vista della scadenza del 31 ottobre, per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari è tempo di soppesare vantaggi e aspetti critici dell’adesione.
Si ricorda che nei confronti di chi sceglierà di applicare il concordato non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza.
Ulteriori vantaggi sono previsti per i soggetti ISA, che potranno applicare i benefici premiali previsti per i contribuenti ritenuti più affidabili.
Di contro, il principale effetto negativo è relativo all’accettazione di un reddito che potrebbe risultare più alto di quello effettivo, con la conseguenza di dover versare imposte concordate di valore superiore a quelle dei periodi d’imposta precedenti.