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Truffa figli in Brasile, parla la genetista: “Test dna senza il minimo requisito scientifico”

La prof. Marina Baldi spiega perché l’esame va ripetuto in Italia con il monitoraggio di un giudice italiano

Marina Baldi, genetista
Marina Baldi, genetista
05 luglio 2024 | 14.59
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“C’è un’assoluta inidoneità del documento brasiliano, così come formato e redatto, per poter essere considerato un’analisi di dna in quanto carente di ogni minimale requisito - frutto di tassative classificazioni internazionalmente riconosciute - per poter essere definito tale”. Marina Baldi, affermata genetista forense, parla con l’Adnkronos del caso denunciato dall’avvocato Nunzio Bevilacqua, che evidenzia collusioni in Brasile con un’associazione che truffa italiani attribuendo presunte paternità.

“La scienza non è fatta di prassi o costumi locali differenti tra vari Stati, come si è sostenuto nel giudizio brasiliano di primo grado che ha escluso l’ammissione della prova scientifica italiana come ‘di un Paese lontano dal Brasile’, ma di dati oggettivi, incontrovertibili e soprattutto verificabili: di tutto ciò non vi è traccia proprio nell’atto acquisito con valenza probatoria, addirittura, assoluta”, argomenta la genetista.

Baldi esprime tutte le sue perplessità, sia nel merito sia nel metodo. “Se raramente, nella mia lunga carriera, ho avuto modo di vedere qualcosa di più lontano da un documento scientifico, la cosa più strana è come questo ‘non documento’ riceva forte considerazione e avallo giudiziale in Brasile benché non derivi neanche da una ctu”.

Dubbi fondati anche rispetto alla responsabilità di chi firma il documento. “Se possiamo dire con certezza che la scienza è assolutamente universale e non ‘territoriale’ così è alquanto inverosimile che un medico specialista responsabile, apparentemente firmatario dei documenti, non conosca le regole basiche della professione”. Quindi, sintetizza la genetista, “delle due una, o conoscendole non sono state applicate, volutamente allo ‘straniero’ Bevilacqua - ritenendo quasi impossibile una contestazione da parte sua - oppure qualcuno, come avvenuto per il primo documento senza neanche l’autenticazione della firma, aveva a disposizione la firma elettronica dello specialista e dunque quei due documenti - non sarebbero neanche soggettivamente attribuibili allo stesso”

Le conclusioni a cui giunge Baldi riguardano direttamente lo sviluppo processuale. “In una situazione irrimediabilmente compromessa, dinanzi ad un atto nullo e dunque incapace di provare alcunché ed oggi, ritengo personalmente, anche con dei non trascurabili rischi per Bevilacqua in Brasile, l’unica opzione per conclamare la verità è l’eventuale ripetizione in Italia dell’esame del Dna, con presenza contestuale dei soggetti, e un monitoraggio da parte del giudice italiano”. (Di Fabio Insenga)

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