Spostamenti, bar, ristoranti: le misure attualmente previste
Nuova stretta e Pasqua in zona rossa per gli italiani. Dal Cdm è arrivato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.
Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.
Da lunedì, a quanto si apprende, l'Italia potrebbe avere questa mappa di colori: 11 Regioni e Province autonome in zona rossa (Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche) e 9 Regioni in zona arancione (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta). La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca.
Di seguito alcune risposte alle domande più frequenti su cosa si può e non si può fare attualmente in zona rossa, così come illustrate nelle faq del governo che, si precisa, tengono conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono infatti adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale.
Fino al 27 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 24 febbraio al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto.