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Le sentenze

Fido in condominio, le regole da seguire

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08 dicembre 2016 | 07.14
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Un 'territorio' prolifico di contenziosi è senza dubbio il condominio. E tra i tanti temi che fanno scattare liti tra vicini, c'è certamente quello delle immissioni rumorose da cui possono scaturire illeciti (se il frastuono diventa intollerabile) di natura civile o penale, configuranti il caso di immissioni rumorose o disturbo del riposo. E se questi rumori sono provocati da un cane che abbaia?

Secondo quanto riporta il sito di diritto 'Studio Cataldi', per le immissioni vale il disposto dell'art. 844 c.c.: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

Per i risvolti penali, invece, si fa riferimento al disposto dell'art. 659 c.p. secondo cui "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".

In un condominio, è possibile concedere qualche rumore - anche molesto - tra le 8 e le 13 e dalle 16 alle 20 (orario che può cambiare a seconda e che vanno chieste ad ogni amministratore). Ma un cane che abbaia oltre questo orario potrebbe produrre un rumore qualificabile come molesto, specialmente nelle ore destinate al riposo.

Sarebbe dunque prudente, ricorda 'Studio Cataldi', evitare di produrre rumori nelle ore dedicate al riposo per evitare eventuali richieste di risarcimento danni per immissioni rumorose. Tuttavia, è da escludere un provvedimento che impedisca il possesso dei cani in un'unità condominiale al fine di scongiurare rumori molesti; infatti l'art. 1138 c.c. dispone che "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

L'abbaiare di un cane è ad ogni modo un''immissione'. Per procedere ad un reclamo non è sufficiente che un vicino lamenti il rumore dell'abbaio (che non deve essere episodico o occasionale ma continuo e molesto); secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, "proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone" (Cassazione n. 1394/1999).

Infine, ricorda ancora 'Studio Cataldi', "di particolare interesse è una nota pronuncia della Corte di Cassazione (sez. III Penale, sentenza 7 gennaio-19 febbraio 2015, n. 7392) dalla quale si apprende la soluzione alla dicotomia tra responsabilità civile e penale". La sentenza ha espresso il principio per il quale, "come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare". Ancora, nella stessa sentenza, è rilevato da Piazza Cavour che, "trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorreva pertanto accertare in concreto se, in base agli elementi risultanti dalle indagini espletate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali (per le modalità dei luoghi e in particolare per la presenza di abitazioni circostanti) da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone".

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