Slitta l'entrata in vigore della riforma del processo penale
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge "con due interventi in materia di ordinamento penitenziario e di riforma del processo penale". Il ministero della Giustizia dà conto, in una nota, del provvedimento che ha avuto il via libera dal Cdm, che riguarda l'ergastolo ostativo e il rinvio dell'entrata in vigore della riforma del processo penale.
Il Cdm, su proposta del premier Giorgia Meloni, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Guardasigilli Carlo Nordio e del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato un "decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia" si legge nel comunicato ufficiale di palazzo Chigi. Il testo "dà seguito alla sollecitazione al Parlamento contenuta nell’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte Costituzionale in merito ai benefìci penitenziari da concedere ai detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia".
Si indicano "requisiti stringenti per recepire i rilievi della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Nel formulare il testo, si è ripresa la proposta di legge – relativa all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario – già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura".
"Nel merito", si legge ancora nel comunicato, il decreto prevede che, "ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma saranno previsti l’obbligo di risarcire i danni provocati, insieme con requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti, con l’esclusione pertanto di eventuali automatismi e con l’introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri".
Ai "fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena".
Il testo interviene, inoltre, "con riguardo alla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio e stabilisce, nel pieno rispetto della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, fino al 30 dicembre 2022, al fine di poter perfezionare misure organizzative già avviate e adeguati supporti tecnologici".