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Spostamenti, sicurezza e controlli: la circolare del Viminale

Le indicazioni inviate ai prefetti per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. A firmarla, il capo di Gabinetto Matteo Piantedosi. Dal 3 giugno solo lo Stato potrà limitare gli spostamenti tra Regioni

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19 maggio 2020 | 20.05
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Nuova circolare ai prefetti con le indicazioni del Viminale per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus, relative al decreto legge del 16 maggio scorso. A firmarla, il capo di Gabinetto Matteo Piantedosi. Ecco, nel dettaglio, le misure.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI - "A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali" adottati in relazione "a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree", si legge nella circolare a firma del capo di Gabinetto.

CONTROLLI - In "ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico stradale, potrà essere valutata l’opportunità di un’intensificazione dei servizi in materia di sicurezza della circolazione in ambito urbano ed extraurbano". In quest'ottica sarà quindi opportuno, si legge nella circolare, ''in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, procedere all’aggiornamento dei piani coordinati di controllo del territorio, opportunamente modulati in relazione alle esigenze che dovessero emergere nei rispettivi ambiti di competenza".

SANZIONI - "Per le ipotesi di violazione delle disposizioni del decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020".

AZIENDE - "Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata".

"Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto legge in parola è, pertanto, da intendersi - si legge nella circolare - che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell’attività o dell’esercizio".

CITTADINI - "Nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari in merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza - si legge ancora -, si confida nella consueta collaborazione anche "nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell’importanza di proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili ed appropriati".

CRIMINALITA' - Il "mutato contesto - recita la circolare - esige di dedicare una crescente attenzione alla possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con la conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica".

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