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Migranti, richiesta asilo Humanity 1: ricorso fatto a bordo nave ma in acque italiane

L'atto, contro ministeri Interno, Infrastrutture e Difesa, cita anche risoluzione Imo per la quale obbligo di assistenza si può considerare concluso anche a bordo di una nave

Migranti, richiesta asilo Humanity 1: ricorso fatto a bordo nave ma in acque italiane
11 novembre 2022 | 14.29
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A bordo delle navi ong si può procedere con il fare richieste d’asilo. I migranti a bordo di Humanity 1, battente bandiera tedesca, lo hanno fatto il 6 novembre scorso “manifestando al Capitano, ai membri dell’equipaggio” e al legale a bordo della nave, ormai in acque territoriali italiane, la “volontà di richiedere protezione internazionale”. “Pertanto gli stessi hanno messo per iscritto tale volontà – si legge nel ricorso ex art. 700 Cpc visionato dall’Adnkronos - e hanno espressamente delegato” il loro avvocato difensore “all’invio di tale manifestazione all’ufficio immigrazione della Questura di Catania territorialmente competente per la ricezione”, richiesta formalizzata il giorno stesso dal legale mediante invio dalla sua posta elettronica certificata.

Trovandosi in acque territoriali italiane al momento della manifestazione di volontà dei migranti, Humanity 1 ha dunque provveduto a presentare richiesta al nostro Paese, da formalizzare poi a terra, invece che in Germania, paese di bandiera della nave, come avrebbe potuto e dovuto fare se tale manifestazione di volontà dei migranti fosse occorsa mentre Humanity 1 si trovava in acque internazionali. “Il capitano e il difensore svolgono una funzione di mera trasmissione della richiesta di protezione dei richiedenti alle autorità preposte”, si legge infatti ancora nel ricorso al Tribunale di Catania contro i Ministeri dell’Interno, Infrastrutture e Difesa del nostro Paese, effettuato dai migranti rimasti a bordo dell’Humanity 1 dopo lo sbarco dei fragili.

Nel ricorso si legge tra l’altro: “….solo con l’ingresso dei migranti in un porto di sbarco l’operazione Sar (Search and rescue – ndr) può dirsi conclusa….”. L’atto cita però poi a sostegno la risoluzione Imo (International maritime organization – ndr) 167/78, per la quale invece tale obbligo di assistenza si può considerare concluso anche a bordo di una nave, a maggior ragione se attrezzata proprio per svolgere attività di assistenza in mare. (di Roberta Lanzara)

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