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Confimi-Confsal, ecco il primo Contratto di lavoro multimanifatturiero

Confimi-Confsal, ecco il primo Contratto di lavoro multimanifatturiero
19 settembre 2024 | 14.56
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Il primo Contratto di lavoro multimanifatturiero siglato da Confimi Industria e da Confsal e p resentato oggi si articola in due parti. La parte prima raccoglie le norme di carattere generale che riguardano i principi contrattuali e i sistemi di tutela e benessere del lavoratore, i quali prescindono dalla natura dei singoli processi produttivi e sono applicabili a tutti i settori e in tutti i comparti configurandosi come norme universali. E la parte seconda, in continuità con la parte prima, raggruppa invece le norme di carattere settoriale, che disciplinano aspetti particolari di alcuni istituti contrattuali sulla base delle peculiarità dei diversi processi produttivi e anche delle prassi contrattuali che caratterizzano i vari settori economici.

Le norme generali, contenute nella prima parte, si articolano in tre sezioni principali. La sezione I disciplina l'articolazione e funzione della contrattazione collettiva di lavoro, le relazioni sindacali e in particolare la partecipazione dei lavoratori, la libertà e l’attività sindacale. La sezione II costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro disciplina le varie tipologie contrattuali norme specifiche per i quadri, la classificazione e inquadramento del personale, la struttura del trattamento economico le esternalizzazioni, norme di comportamento e disciplinari. La sezione III riguarda il sistema di tutela e benessere dei lavoratori disciplinando in particolare la contrattazione come politica attiva del lavoro, bilateralità’ e sistema di welfare contrattuale i congedi, permessi e aspettative; la tutela della maternità e della genitorialità; la tutela contro le discriminazioni e limiti ai poteri datoriali; la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il patto di responsabilità sociale aziendale.

Le norme settoriali, contenute nella seconda parte, completano e dettagliano le norme generali, integrandole attraverso una contestualizzazione settoriale. In particolare esse disciplinano: strumenti della bilateralità e contribuzioni; profili professionali impegnati nel singolo settore e relativo inquadramento nei livelli; minimi salariali tabellari ed elementi retributivi aggiuntivi; le norme integrative per la sicurezza; regimi orari e altri aspetti dell’organizzazione aziendale e della prestazione lavorativa.

I livelli di contrattazione del nuovo contratto sono i due classici livelli: 1° e 2° livello. Il 1° è quello nazionale, il 2° è principalmente quello aziendale ma può riguardare, con accordi territoriali, ambiti provinciali o territoriali, quali ad esempio l’accordo regionale per l'istituzione della retribuzione premiale e l’accordo regionale per l'istituzione del welfare contrattuale aziendale (anche in assenza di rappresentanze sindacali in azienda). La delega alla contrattazione di 2° livello è subordinata al divieto di deroghe peggiorative, nonché a limiti e condizioni alla contrattazione di prossimità pur se essa è prevista per legge.

Una contrattazione di qualità statuisce alcuni principi fondamentali: l’inscindibilità, l’inderogabilità, l’ultrattività. Il principio dell’Inscindibilità afferma che le norme dei contratti collettivi sono correlate e inscindibili e che non è ammessa un’applicazione parziale dei contratti. Il principio dell’inderogabilità afferma che i contratti individuali di lavoro devono uniformarsi alle disposizioni del Ccnil; clausole difformi si intendono sostituite di diritto e si può derogare solo con trattamenti di miglior favore. Il principio dell’ultrattività stabilisce che i contratti collettivi di qualsiasi livello, se non rinnovati in tempo, continuano a produrre i loro effetti fino al rinnovo. L’indennità di vacanza contrattuale subentra in caso di ritardo nel rinnovo.

Una contrattazione di qualità è caratterizzata da completezza, omogeneità e innovazione. La completezza si traduce in un’articolazione esaustiva e chiara di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dalla costituzione all’estinzione. La omogeneità risponde all’esigenza di assicurare una regolamentazione uniforme per tutti i lavoratori, in ogni settore produttivo di appartenenza. L’innovazione si traduce nell’introduzione di istituti innovativi diretti a garantire una disciplina del rapporto di lavoro conforme alle dinamiche socio-economiche, in una prospettiva di tutela del lavoratore e di produttività dell’impresa.

Il Ccnil introduce il preavviso attivo, un istituto di carattere innovativo che rappresenta una misura di tutela dei lavoratori e si configura come una misura di politica attiva del lavoro. Nel caso in cui la programmazione economica dell’azienda imponga la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento per giusto motivo oggettivo), in una prospettiva solidaristica tra le parti del rapporto di lavoro, il datore di lavoro provvede a effettuare una comunicazione all’Ente bilaterale di riferimento al fine di consentire la formazione e la ricollocazione del dipendente in uscita, auspicabilmente prima che il rapporto di lavoro si risolva e il lavoratore diventi disoccupato.

Il contratto dà piena attuazione all’art. 36 della Costituzione secondo cui ai lavoratori deve essere riconosciuta una retribuzione sufficiente e comunque proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Le tabelle salariali con i minimi associati a livelli di inquadramento fissa a 9 euro lordi orari il trattamento economico minimo garantito a tutti i lavoratori, a prescindere dal settore economico e dalla zona geografica in cui è resa la prestazione. Il divieto di discriminazione retributiva di genere è accompagnato dall’impegno del datore di lavoro a favorire azioni positive volte a realizzare l’uguaglianza nel regime retributivo e un sistema di monitoraggio con certificazione della parità retributiva.

Gli aspetti retributivi sono articolati in due distinte definizioni: il T.E.B. (Trattamento Economico di Base), all’interno del quale sono ricomprese: la retribuzione tabellare e dunque l’importo retributivo mensile o orario corrispondente a ciascun livello di inquadramento garantito alla generalità dei lavoratori; la tredicesima mensilità, ossia la corresponsione di una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 annuali, proporzionata ai mesi interi di servizio prestato; gli scatti di anzianità, il cui ammontare è espresso in forma percentuale, in una quota non inferiore al 2%; il T.E.G. (Trattamento Economico Globale), comprende invece anche gli elementi retributivi aggiuntivi, quali: l’indennità di qualificazione, l’aumento retributivo per competenza, la gratifica annuale premiale, una retribuzione variabile nella forma di premio correlata ai risultati dell’andamento economico dell’impresa; le maggiorazioni previste per lavoro straordinario; gli aumenti per merito le misure di welfare ed ogni ulteriore indennità.

IL Ccnil disciplina la retribuzione premiale come una forma di salario accessorio a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di criteri oggettivi e relativi indicatori, quali: la produttività, l’innovazione, l’assiduità, la qualità, l’efficienza. I premi produzione rappresentano uno strumento importante per favorire la competitività e produttività dell’impresa, consentendo, al lavoratore e all’impresa, di beneficiare di alcuni vantaggi fiscali, pertanto anche nell’aziende del sistema Confimi-Confsal, prive di Rsa, quindi di accordi aziendali, è possibile istituire il premio di produzione attraverso il ricorso agli accordi territoriali, depositati presso l’Itl.

Il contratto collettivo prevede, inoltre, che il lavoratore possa decidere di convertire il proprio premio di produzione in servizi di welfare, in questo caso, la retribuzione premiale sarà totalmente esente da tassazione per il lavoratore, mentre l’azienda potrà dedurre dalle tasse gli importi spesi

Il contratto introduce un principio importante in tema di riconoscimento dell’importanza dell’istruzione e della formazione, che denominiamo principio di qualificazione, sul presupposto che la qualità della prestazione lavorativa è correlata anche a un maggior grado di istruzione. In coerenza con il rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni italiane connesse al quadro europeo EQF - che stabilisce la corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati dall’ordinamento italiano e il quadro europeo delle qualifiche - è riconosciuta l’equivalenza tra i livelli di inquadramento e i corrispondenti titoli di studio, associando le conoscenze e le abilità richieste al lavoratore per la prestazione lavorativa corrispondente ad un determinato livello professionale di inquadramento, al completamento di percorsi di istruzione o di formazione professionale.

Pertanto, al lavoratore in possesso o che consegua un titolo di studio superiore rispetto a quello corrispondente al livello di inquadramento, viene riconosciuta un’indennità mensile, denominata indennità di qualificazione, che concorre a formare il trattamento economico globale (Teg), nella misura del 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello superiore corrispondente al titolo di studio pertinente alle mansioni svolte e al 5% in caso di titolo non pertinente.

Il Contratto prevede diverse forme di flessibilità organizzativa per incrementare la capacità produttiva dell’impresa e con essa la competitività, fattore di crescita dell’impresa e dell’occupazione. In tal senso, fermo restando il riconoscimento economico ai lavoratori attraverso le maggiorazioni previste per le diverse tipologie di prestazione lavorativa, la flessibilità organizzativa riguarda diversi piani, a partire dalla possibilità dell’ utilizzo degli impianti secondo i vari cicli di produzione. Riguarda anche programmazione dell’orario di lavoro multi periodale, con diversi regimi orari e turnazioni, andando incontro alle variazioni di intensità delle attività produttive, sempre nel rispetto della media settimanale dell’orario normale contrattuale; si prevede anche la possibilità di distribuire l’orario su 4 giorni, di norma fissato a 36 ore a parità di salario.

Le norme generali sul rapporto di lavoro garantiscono forme di flessibilità in ingresso al fine di promuovere politiche occupazionali volte a privilegiare il ricorso al contratto a tempo indeterminato (quale forma privilegiata del rapporto di lavoro) anche facendo ricorso a modalità e condizioni contrattuali differenti, quali: equiparazione della quota del tempo determinato per chiamata diretta alla quota prevista dalla legge per i contratti a termine in regime di somministrazione (il numero dei contratti a termine stipulabile per l’azienda è pari al 30%); le indicazioni di specifiche causali per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi quando sussistono esigenze eccezionali e particolari delle imprese; formazione professionalizzante iniziale, con regime retributivo differenziato in alternativa all’apprendistato,(pur prevedendo la possibilità di avviare le 3 forme di apprendistato) finalizzata ad offrire sin da subito un’occupazione stabile al lavoratore privo di esperienza professionale e che necessita di una formazione professionalizzante iniziale; contratto di lavoro intermittente, in alternativa al ricorso all’agenzia di somministrazione, con o senza obbligo di risposta e relativa indennità di disponibilità.

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