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Superbonus 110%, ecco cosa lo blocca

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25 agosto 2020 | 10.47
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Superbonus 110%, non è per tutti. Rischiano di non poter usufruire dell'agevolazione, infatti, i condòmini penalizzati dalla morosità di qualche vicino di casa. L’agevolazione, evidenzia laleggepertutti.it, può sfumare in caso di mancato pagamento delle fatture emesse dall’appaltatore: l’importo non pagato non potrà essere detratto fiscalmente nemmeno da chi ha versato tutte le quote condominiali di sua competenza, poiché la detrazione viene calcolata, pro quota millesimale, sulle cifre effettivamente corrisposte dal conto corrente del condominio a quello dell’appaltatore e non sui pagamenti effettuati dal contribuente al condominio.

Capita spesso che l’assemblea del condominio dia il via libera ad un contratto di appalto che contiene delle precise clausole di esclusione della solidarietà passiva nel debito, allo scopo di eliminare l’obbligo a carico del condominio stesso di pagare le quote non versate dai vicini morosi. Significa che l’impresa, nel caso in cui non riesca ad incassare qualche fattura o i soldi arrivino in ritardo, non può agire contro il condominio ma deve rivolgersi pro quota a chi non ha pagato. È quello che si chiama «parziarietà» del debito condominiale.

Questo comporta un vantaggio per i condòmini che versano regolarmente le loro quote: in questo modo, infatti, non devono accollarsi la parte non pagata dai morosi. Ma anche uno svantaggio non indifferente: perdono le detrazioni Irpef relative agli importi non corrisposti dal condominio all’appaltatore, per i lavori soggetti alle agevolazioni fiscali. Come quelli, appunto, che rientrano nel superbonus del 110%.

Succede, ad esempio, quando l’appaltatore deve incassare i soldi non dal condominio ma direttamente dal vicino moroso. Il problema è che per avere le detrazioni fiscali sui lavori di manutenzione straordinaria del condominio vige il principio di cassa: la spesa viene detratta dall’anno in cui è stata effettivamente sostenuta, cioè dall’anno in cui l’amministratore paga l’appaltatore. Da quel momento in poi, la detrazione, sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il pagamento deve essere fatto dall’amministratore, che si occupa anche degli adempimenti relativi alla detrazione dei condòmini rilasciando una dichiarazione da cui risultino:

generalità e codice fiscale di chi rilascia la certificazione;

dati identificativi del condominio;

ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento;

quota parte millesimale che spetta al condomino.

In sostanza: ai fini delle detrazioni fiscali come quelle del superbonus, non conta la data di inizio e fine lavori ma quella in cui è stata sostenuta la spesa tramite bonifico parlante. E in caso di importi non versati, quella parte di spesa non a carico del condominio ma recuperata direttamente dai morosi non può andare in detrazione e, di conseguenza, non può essere recuperata da chi, invece, ha pagato sempre sull’unghia ciò che gli spetta.

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