Il superbonus è un’agevolazione edilizia relativa a interventi di miglioramento dell’efficienza energetica o antisismici, da realizzare su edifici esistenti.
Si può beneficiare dell’incentivo sotto forma di detrazione in 4 anni. L’agevolazione era inizialmente riconosciuta al 110% della spesa sostenuta, successivamente è passata al 90% per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2023.
Dal 1° luglio 2020 si sono susseguite numerose proroghe e diversi cambiamenti della normativa, che hanno modificato profondamente diversi aspetti dell’agevolazione.
Di seguito i principali aspetti dell’incentivo introdotto dal decreto Rilancio e più volte modificato: dai beneficiari agli interventi agevolabili, passando per le modalità di utilizzo.
Possono accedere al superbonus i soggetti che possiedono o detengono l’immobile su cui vengono realizzati gli interventi, sulla base di un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese (se precedente).
Nello specifico, l’accesso è permesso:
● al proprietario;
● al nudo proprietario;
● al titolare di un altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
● all’inquilino in possesso di un contratto di affitto regolarmente registrato, in presenza del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati da:
● condomini;
● persone fisiche, esclusi i professionisti, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari accatastate in modo distinto;
● persone fisiche per lavori effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
● persone fisiche per lavori su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
● istituti autonomi case popolari, IACP;
● enti del Terzo Settore:
○ organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
○ organizzazioni di volontariato;
○ associazioni di promozione sociale;
● cooperative a proprietà indivisa.
Per gli interventi effettuati a partire dal 1° luglio 2022, l’agevolazione è ripartita in 4 quote annuali dello stesso importo. L’aliquota da applicare agli interventi dipende dalla data della CILAS, comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus.
Gli interventi che permettono l’accesso al superbonus si suddividono in interventi trainanti e trainati.
I primi possono essere realizzati in maniera indipendente rispetto ai secondi, nel rispetto dei requisiti previsti.
Sono interventi trainanti i seguenti lavori:
● isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici. In questa categoria rientra la coibentazione del tetto;
● sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
● interventi antisismici.
Sono invece considerati interventi trainati, e rientrano quindi nella detrazione a patto che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, i lavori dell’elenco che segue:
● di efficientamento energetico;
● di eliminazione delle barriere architettoniche, se effettuati congiuntamente agli interventi antisismici;
● di installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
● di installazione di impianti solari fotovoltaici;
● installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Per ciascuna tipologia di intervento sono previsti determinati limiti di spesa, stabiliti dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica, che sono verificati al rilascio dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato.
Non rientrano nell’agevolazione gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali che rientrano nelle seguenti categorie catastali:
● A1, abitazioni signorili;
● A8, ville;
● A9, castelli per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Inizialmente il superbonus era riconosciuto in misura pari al 110% della spesa sostenuta. Successivamente è stato progressivamente ridotto.
Dal 1° gennaio è passato al 90% sia per gli interventi realizzati dai condomini, sia per quelli relativi a villette e unifamiliari. Per questi ultimi sono stati introdotti anche ulteriori vincoli:
● l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
● il reddito del contribuente non deve essere superiore a 15.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2024 e per il prossimo anno l’agevolazione sarà riconosciuta nella misura del 70% ed esclusivamente per i condomini e per le persone fisiche (fuori dall’attività di impresa) per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Per gli stessi soggetti l’agevolazione verrà ulteriormente ridotta al 65 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025.
Al momento si può accedere a una detrazione, uno sconto sull’IRPEF, suddiviso in 4 anni, a partire dall’anno d'imposta in cui vengono sostenute le spese. Gli importi dovranno essere indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi PF.
A titolo esemplificativo, nel caso di interventi effettuati nel 2023, si potrà beneficiare della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno di imposta 2023).
Oltre alla detrazione, in alcuni casi è ancora possibile la fruizione indiretta dell’agevolazione tramite la cessione del credito e lo sconto in fattura.
La prima scelta consiste nella cessione di un credito d’imposta dello stesso importo della detrazione, che può essere ceduto ad diversi soggetti tra i quali rientrano le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari.
La seconda possibilità è invece contributo dello stesso importo della detrazione spettante, sotto forma di sconto sull’importo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e recuperato come credito d'imposta. In questo caso i fornitori e le aziende che effettuano i lavori anticipano i costi legati agli interventi e, successivamente, recuperano le somme tramite il credito d’imposta maturato dal contribuente.
Con l’approvazione del cosiddetto decreto Cessioni e la relativa legge di conversione è stato introdotto il divieto della cessione del credito e dello sconto in fattura per il superbonus e per i vari bonus edilizi a partire dal 17 febbraio 2023.
Al momento possono quindi continuare ad esercitare le opzioni di fruizione indiretta esclusivamente gli enti del Terzo Settore e i contribuenti che hanno iniziato i lavori prima del 16 febbraio scorso.
Anche in questi casi, l’agevolazione spetta nel rispetto delle scadenze previste.