Scontrino elettronico, niente sanatoria ma possibilità di applicare il ravvedimento operoso sulle sanzioni anche dopo la constatazione della violazione, avvenuta entro il 31 ottobre 2023. La novità trova spazio nel testo del DL energia e ci sarà tempo fino al 15 dicembre per pagare. Stop alla sospensione della licenza o dell’attività
Scontrino elettronico, violazioni con ravvedimento operoso sulle sanzioni anche dopo la constatazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa la principale novità fiscale contenuta nel testo del decreto energia approvato dal Governo il 25 settembre. Non una sanatoria sulle sanzioni applicate in caso di omessa o irregolare certificazione dei corrispettivi, ma la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso ordinario anche per le violazioni già constatate, entro il 31 ottobre 2023.
Non scatterà la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività per chi regolarizzerà la propria posizione entro la scadenza del 15 dicembre.
La sanatoria sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico, che avrebbe consentito di regolarizzare errori o omissioni pagando l’importo dovuto ridotto a un diciottesimo, lascia spazio al ravvedimento operoso ordinario. Le novità per le partite IVA previste dal testo del decreto energia approvato in Consiglio dei Ministri il 25 settembre sono notevolmente ridimensionate rispetto a quanto previsto da una prima bozza del provvedimento.
Il ravvedimento operoso si applicherà secondo le regole ordinarie, ma anche in caso di violazioni già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Il periodo interessato è quello compreso dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e per completare la procedura di regolarizzazione ci sarà tempo fino al 15 dicembre. L’obiettivo della norma è chiaro: il Governo punta ad agevolare le partite IVA obbligate alla certificazione giornaliera dei corrispettivi, favorendo l’adempimento spontaneo e l’emersione delle basi imponibili. Il ravvedimento operoso sarà esercitabile a patto che le violazioni non siano già state contestate.
La norma introdotta dal decreto energia è stata definita “salva commercio”, non tanto per la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso ma in ragione dell’ulteriore novità prevista dal testo del provvedimento.
Al ravvedimento anche post constatazione si affianca infatti la sospensione della sanzione accessoria, applicata in caso di quattro violazioni in cinque anni - anche se relative a giorni diversi - che comporta la sospensione della licenza o dell’attività, fino a sei mesi in caso di violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.
Il decreto energia salva quindi circa 50.000 partite IVA dalla chiusura, a patto che entro il 15 dicembre vengano regolarizzate le violazioni commesse mediante il ricorso al ravvedimento operoso e secondo i criteri previsti dalla nuova norma.