Rottamazione quater, in scadenza il 31 gennaio 2024 la prima rata per i comuni alluvionati.
Per i residenti nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dalle alluvioni del mese di maggio 2023, si avvicina il primo appuntamento con la definizione agevolata.
Entro la fine di gennaio bisognerà pagare gli importi indicati nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’AdER entro la fine del 2023, in un’unica soluzione o a rate sulla base della scelta operata in sede di domanda.
Il 28 febbraio scadrà la seconda rata ed entro lo stesso termine sono chiamati alla cassa tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater per il versamento della terza rata dovuta.
Entro il 31 gennaio i contribuenti residenti o con sede legale e operativa nei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni dello scorso mese di maggio dovranno adempiere al pagamento della prima o unica rata della rottamazione quater.
Le scadenze sono state ridefinite dal Decreto legge n. 61/2023, che ha prorogato di tre mesi i termini generalmente previsti in materia di definizione agevolata.
La Comunicazione delle somme dovute è stata quindi inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione entro la fine di dicembre, al fine di indicare l’accoglimento ovvero il diniego della richiesta di adesione alla rottamazione delle cartelle e, in caso di accettazione, l’importo dovuto.
Alla scadenza del 31 gennaio 2024 bisognerà quindi pagare la prima quota prevista, pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute. Si applicherà anche in tal caso il termine di tolleranza di cinque giorni e quindi saranno considerati validi i pagamenti eseguiti entro il termine ultimo del 5 febbraio.
Tolleranza ammessa anche per la seconda rata dovuta entro il 28 febbraio e anche in questo caso l’importo da versare ammonterà ad un ulteriore 10 per cento del totale dovuto ai fini della definizione agevolata.
La scadenza del 28 febbraio interesserà non solo i contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei comuni alluvionati.
Entro lo stesso termine sono chiamati alla cassa tutti i beneficiari della rottamazione quater, tenuti a versare la terza rata dovuta.
Parte quindi il calendario delle scadenze del nuovo anno della rottamazione quater per chi ha versato le prime due quote dovute entro ottobre e novembre, ovvero sfruttando la possibilità di rimessione in termini entro il 18 dicembre scorso prevista dal Decreto legge n. 145/2023.
Alla scadenza di febbraio seguiranno quelle del 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, stessi termini previsti anche negli anni successivi fino al completamento del piano di versamento rateale prescelto dal contribuente, con possibilità di dilazione in un massimo di 18 quote e quindi fino al 2027.
A tutte le scadenze della rottamazione quater si applica la tolleranza di cinque giorni e quindi, guardando all’appuntamento più imminente del 28 febbraio, sarà possibile pagare ad ultimo entro il 4 marzo, mantenendo i benefici della definizione agevolata.
Superato il termine aggiuntivo previsto per legge, l’omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute comporterà il venir meno dei benefici della definizione agevolata e il riavvio delle ordinarie procedure di recupero dei debiti residui da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.