Tra le novità del Disegno di Legge di Bilancio 2024, presentato dal Governo nella conferenza stampa del 16 ottobre, c’è anche la conferma della detassazione dei premi di produttività nella versione potenziata già prevista per l’anno in corso.
A regime, nel rispetto di particolari regole, ai bonus riconosciuti ai dipendenti si applica una imposta sostitutiva del 10 per cento che, per effetto delle novità, per il 2023 si riduce al 5 per cento. Per avere certezze sul prossimo futuro, invece, è comunque necessario attendere l’iter di approvazione della prossima Manovra.
Limiti, requisiti e procedure da seguire per beneficiare della tassa piatta sulle somme riconosciute dal datore di lavoro.
La possibilità di applicare una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali ai premi di produttività è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Prima di tutto per poter beneficiare della detassazione, che il Disegno di Legge di Bilancio 2024 vorrebbe potenziare per un altro anno, è necessario che il datore di lavori eroghi i bonus “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” e in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base ai criteri stabiliti dai contratti collettivi in base a precisi indicatori.
Il trattamento fiscale di favore è applicabile nel limite di 3.000 euro che cresce fino a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro.
Le regole da rispettare per beneficiare della detassazione dei premi di produttività riguardano entrambe le parti coinvolte:
● il lavoratore o la lavoratrice dipendente;
● il datore di lavoro.
Sia per i primi che per i secondi ci sono, infatti, precisi requisiti di cui tener conto per poter applicare l’imposta sostitutiva ulteriormente ridotta al 5 per cento.
Possono usufruire della detassazione le lavoratrici o i lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro: la verifica del limite reddituale si deve effettuare in relazione all’anno precedente alla percezione dei bonus.
La norma specifica:
“Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno”.
Oltre al rispetto dei requisiti che riguardano i dipendenti, è necessario che anche il datore di lavoro rispetti la procedura prevista per poter applicare la detassazione dei premi di produttività.
I bonus devono essere corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze aziendali delle associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, così come indicato dall’articolo 51, Dlgs 81/2015, citato dalla norma.
Inoltre i contratti devono essere depositati in via telematica, insieme alla dichiarazione di conformità, presso la sede dell’Ispettorato del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
La procedura è stata messa nero su bianco dal decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il 25 marzo 2016.
Lo stesso provvedimento ha anche indicato i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui tener conto.
Gli incrementi alla base dell’erogazione dei premi devono essere verificabili in un periodo congruo in modo obiettivo con indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
In presenza delle condizioni descritte, le somme corrisposte ai lavoratori e alle lavoratrici sono soggette a un’imposta sostitutiva del 10 per cento che per il 2023 e, stando al DDL Bilancio, anche per il 2024 passa al 5 per cento, “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro”.