cerca CERCA
Martedì 05 Novembre 2024
Aggiornato: 11:13
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Banche: dl in 4 art., relazione tecnica 'nessun supporto pubblico'/Adnkronos

Banche: dl in 4 art., relazione tecnica 'nessun supporto pubblico'/Adnkronos
23 novembre 2015 | 19.00
LETTURA: 4 minuti

Il governo assicura l'adeguata cornice normativa all'intervento di Bankitalia, tramite l'Autorità di risoluzione costituita al suo interno, per il salvataggio di CariFerrara, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti con un decreto legge il 4 articoli, 'Disposizioni urgenti nel settore creditizio', approvato domenica in Cdm. Il provvedimento è accompagnato da una relazione tecnica, che l'Adnkronos ha potuto consultare, in cui si evidenzia come il contributo del Governo preveda "esclusivamente alcune norme procedimentali volte ad agevolare la tempestiva ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione". Nessun aiuto pubblico né misure che possano gravare sulle casse dello Stato. Il finanziamento delle procedure di risoluzione "sarà assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale". E il Fondo di risoluzione nazionale "è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie". In questo contesto, "non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale", si evidenzia".

L'articolo 1, 'Costituzione di enti-ponte', "è volto a consentire la tempestiva costituzione degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione". Ovvero, recita il decreto, la costituzione di "quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, tutte con sede in Roma, via Nazionale 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell’attività di ente–ponte". In sostanza, spiega la relazione tecnica, "la pubblicazione del provvedimento di legge tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese". Nello stesso articolo, la costituzione del capitale delle quattro banche: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara 191 mln in 10 mln di azioni; Nuova Banca delle Marche 1,041 mld ripartito 10 mln di azioni; Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio 442 mln ed è ripartito in dieci milioni di azioni; Nuova Cassa di risparmio della Provincia di Chieti 141 mln, ripartito dieci milioni di azioni. Le azioni "sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione".

L'articolo 2, 'Risorse da versare al Fondo nazionale di risoluzione dopo l’entrata in funzione del Meccanismo di risoluzione unico', prevede misure volte a "dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all’integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico". La norma, infatti, "chiarisce le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all’adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell’avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti".

L'articolo 3, 'Disposizioni fiscali', interviene "garantendo anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle DTA (imposte anticipate) in crediti d’imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima". Un altro comma punta a "garantire l’applicazione" della deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d’imposta "anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente ovvero superiore all’anno solare". Lo stesso articolo stabilisce che "i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti-ponte non si considerano sopravvenienze attive". La disposizione configura "una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere".

L'articolo 4, 'Entrata in vigore', recita la formula di rito: "il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza