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Sorveglianza speciale per Castellino, leader Forza Nuova

La misura decisa dopo i disordini ai cortei anti Covid dello scorso ottobre a Roma

Foto Fotogramma
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30 gennaio 2021 | 08.56
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Sorveglianza speciale per Giuliano Castellino. Ieri pomeriggio gli agenti della divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura, hanno notificato il provvedimento nei confronti del leader di Forza Nuova, emesso dal Tribunale di Roma su proposta del questore Carmine Esposito. La proposta era stata avanzata subito dopo le manifestazioni di ottobre a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo nelle quali il leader romano di Fn ed esponente del nuovo "movimento rivoluzionario" Italia Libera aveva violato le disposizioni per il contenimento della pandemia istigando pubblicamente, secondo le accuse, a contravvenire alle stesse.

In particolare il 27 ottobre scorso, in piazza del Popolo, si riunirono in circa quattrocento molti dei quali indossavano indumenti di colore scuro e caschi. Tra questi anche Castellino, che proprio attraverso i social aveva invitato e sollecitato tutti a partecipare, inneggiando alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento. Insieme a un gruppo di manifestanti, Castellino aveva assunto un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti dei reparti schierati che si adoperavano per sciogliere l’assembramento dando vita al caos nel quale sono stati esplosi dei petardi, incendiati cassonetti e cestini dei rifiuti e lanciati oggetti contro le forze dell’ordine. I manifestanti dispersi si ricompattavano poi nelle zone vicine riproponendo e ripetendo le violenze contro gli agenti.

Nella proposta elaborata dalla divisione Anticrimine è stato ricostruito, con particolare riferimento agli ultimi due anni, il profilo pericoloso dell’esponente di spicco del gruppo capitolino di Forza Nuova, già sottoposto a due provvedimenti di applicazione della misura della sorveglianza speciale emessi dal Tribunale il 23 giugno 2014 e il 20 giugno 2018, l’ultimo dei quali ha avuto termine solo il 28 maggio 2020 per le continue interruzioni dovute agli stati di detenzione cautelare. Nel provvedimento si legge che Castellino appare "indubitabilmente un soggetto pericoloso in relazione ai reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica".

In particolare il Tribunale evidenzia che Castellino è da considerare pericoloso poiché “organizza forme di protesta destinate a sfociare in scontri con le forze dell’ordine, in quanto, non solo attuate mediante iniziative non autorizzate… ma deliberatamente tese (come significato dai post su web che le promuovevano, le annunciavano e le rivendicavano) ad elevare il livello di conflittualità sociale con modalità che includono il programmato scontro fisico con gli appartenenti alle forze dell’ordine e quindi : con volto travisato, con l’utilizzo di ordigni esplodenti, anche di tipo rudimentale, con danneggiamento o occupazioni di edifici, con cori offensivi e atteggiamenti provocatori e di plateale sfida sfrontata adottati, così da suscitare l’emulazione, nei confronti di appartenenti alle forze dell’ordine comandati a tutela della sicurezza dei cittadini e perciò in servizio di ordine pubblico.”

Il ruolo “politico” di leader del movimento romano di Forza Nuova non viene considerato dal Tribunale una circostanza scriminante, come evidentemente riteneva la difesa, piuttosto viene giudicata un elemento di maggior pericolo. Sostiene infatti il Tribunale che Castellino utilizza il suo ruolo politico con la finalità di amplificare l’eco pubblico dei suoi richiami a violare le leggi e incrementare il numero dei partecipanti alle manifestazioni di piazza che organizza, riuscendo così, in piena emergenza pandemica, a far convergere centinaia di persone, con conseguente incremento del rischio di contagio, assumendo condotte pubbliche inneggianti alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento.

Il Tribunale, nell’applicare la misura di prevenzione per due anni con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza accogliendo la richiesta del questore, ha imposto a Castellino il divieto di partecipare a pubbliche riunioni senza il preventivo assenso dell’autorità competente. In caso di violazione delle prescrizione imposte, nei confronti del sorvegliato sarà applicata la reclusione da uno a cinque anni e sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza.

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