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730, come si compila per le coppie separate

Chiarimenti su mutuo, mantenimento e figli

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02 giugno 2023 | 08.04
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Quando ci si separa bisogna mettere in conto che non cambia solo la composizione della famiglia ma intervengono anche delle differenze da considerare nella dichiarazione dei redditi. Il coniuge separato potrebbe rimanere a carico dell’altro in alcuni casi. Poi ci sono gli assegni di mantenimento e le detrazioni dei figli, che vanno divise. Per non parlare dell’eventuale mutuo acceso sull’abitazione in cui viveva il nucleo familiare che probabilmente sostengono ancora entrambi gli ex coniugi. Il 730 per le coppie separate è ricco di aspetti da conoscere e dei quali ci si rende conto solo in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi. Il coniuge separato con un reddito che non supera i 28.40,51 euro l’anno resta a carico dell’altro, se convivente, e rientra tra gli “altri familiari”. In questo modo l’altro ex coniuge può fruire delle detrazioni per il familiare a carico.

Per quanto riguarda, invece, gli assegni di mantenimento periodici percepiti dall’ex marito o dall’ex moglie, si tratta di redditi che vanno equiparati a quelli da lavoro dipendente. Competono alla formazione del reddito imponibile e sono assoggettati all’Irpef e proprio per questo motivo vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

A indicarli nel 730 deve essere anche il coniuge che li versa, come oneri sostenuti. In questo caso, vanno indicati nel Quadro E al rigo E22 in cui deve essere indicato il codice fiscale del coniuge che li riceve e l’importo annuale corrisposto.

Una delle note dolenti per il separato che è costretto a lasciare l’abitazione del nucleo familiare è rappresentata dall’eventuale mutuo ancora da saldare. Precisiamo subito, però, che anche se non più residente ha ancora diritto alle detrazioni degli interessi passivi del mutuo perché nell’abitazione hanno la residenza i suoi familiari.

Ultimo aspetto da prendere in considerazione sono le detrazioni per i figli a carico che, in caso di separazione, spettano al 50% per entrambi i genitori per i figli di età superiore ai 21 anni (per quelli più giovani sono assorbite dall’assegno unico).

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