Un’interpretazione errata della normativa può mandare all’aria la possibilità di fare dei lavori di ristrutturazione gratis grazie al superbonus del 110%. E non è difficile cadere nel tranello delle date utili per avere accesso alla maxi-detrazione introdotta dal decreto Rilancio per la riqualificazione energetica degli immobili. Per questo, sottolinea laleggepertutti.it, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno precisare un passaggio fondamentale della legge, ovvero proprio quello relativo al periodo in cui è possibile fruire del superbonus.
Spesso, si è parlato del 110% come di una detrazione fiscale per i lavori eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (anche se si parla di una proroga fino alla fine del 2023, ma è ancora una mera ipotesi). In realtà, non è così. Per ottenere il superbonus si deve tenere conto solo della data riportata sul bonifico, e non di quando iniziano o finiscono i lavori.
Infatti, la legge richiede di avere sostenuto le spese entro il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, non di effettuare gli interventi in quel periodo. Se ne deduce che chi ha cominciato la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento a maggio 2020 avrà diritto all’agevolazione se il bonifico verrà fatto entro il periodo indicato dal decreto. Chi, invece, finirà i lavori, ad esempio, a febbraio o a marzo 2022 (nel caso in cui non sia stata approvata la proroga), avrà diritto alla detrazione sulla spesa effettuata entro il 31 dicembre 2021. L’eventuale saldo corrisposto oltre questa data non rientrerà nel superbonus, a meno che, nel frattempo, sia stata approvata la proroga o che gli interventi siano stati fatti negli immobili degli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o simili: questi ultimi, infatti, hanno accesso al superbonus fino al 30 giugno 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per dimostrare quando è stato effettuato il pagamento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, si deve sempre far riferimento al «criterio di cassa», indipendentemente dall’avvio dei lavori. Per le imprese individuali, le società e gli enti non commerciali, invece, si deve far riferimento sempre al «criterio di competenza». Infine, per quanto riguarda il condominio, fa fede la data del bonifico effettuato dal condominio stesso per le spese relative alle parti comuni, e non quella in cui i proprietari delle singole unità abitative hanno versato la rispettiva quota all’amministratore.