Canone Rai, attenzione alla scadenza. Per chi vuole presentare, infatti, la richiesta d'esenzione per tutto l'anno c'è tempo solo fino al 31 gennaio. E' quanto comunica l'Agenzia delle Entrate. "La dichiarazione di non detenzione, per avere effetto per l'intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento" si legge sul sito, mente se ci si dimentica è possibile farla anche dal "primo febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento", ma ha effetto solo "per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno" ossia per il secondo semestre. L'importo del canone è pari a 90 euro l'anno.
CASI DI ESONERO - In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone.
- i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone tv in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni, dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata, è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva;
- i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre;
- sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951;
DISDIRE L'ABBONAMENTO CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - I contribuenti titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l'abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando questo modello in pdf. Non è più prevista la disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:
- applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate intermediari abilitati posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante Pec all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico);
- forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV c.p.22 Torino per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.