La difesa del leader di Italia Viva attraverso l'opposizione alla richiesta di archiviazione
In dieci pagine ecco la difesa di Matteo Renzi attraverso l'opposizione alla richiesta di archiviazione del pm di Genova del 25 gennaio scorso, richiesta ieri avallata dal gip del capoluogo ligure. Il documento, in possesso dell'Adnkronos, è così riassumibile.
Scrive Renzi: Il pm motiva la propria richiesta di archiviazione affermando che "l'indagine oggetto della denuncia è il procedimento, comunemente indicato dalla stampa nazionale come l'inchiesta sulla Fondazione Open, condotto dalla Procura della Repubblica di Firenze che si è recentemente concluso nella fase delle indagini preliminari con una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di finanziamento illecito nei confronti del senatore Renzi ed altri dieci imputati, tra i quali è compreso l'imprenditore Carrai Marco. Gli atti dell'indagine nei quali sono riversate le comunicazioni oggetto della doglianza sono stati allegati dall'esponente alla denuncia- querela e quindi sono presenti nel procedimento. Esaminando in primo luogo la doglianza inerente le indagini bancarie o finanziarie (punto 4), deve osservarsi che gli elementi in questione risultano essere stati appresi dalla G.d.F., su delega della Procura della Repubblica, mediante l'acquisizione di documenti estratti dal Sistema Informativo Valutario (S.I.Va). Si è trattato quindi di acquisizioni documentali che riproducevano dati estratti dalla memoria informatica dell'istituto bancario e che rientravano quindi nella nozione di corrispondenza per cui potevano, così come ha anche precisato anche la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. VI, 4/5/2006 n. 33435 - Battistella), essere oggetto di sequestro senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza e ciò a. prescindere dall'eventualità che alcuni tra i documenti acquisiti, come ad esempio uno o più estratti conto, potessero essere stati in precedenza spediti dall'istituto di credito al soggetto interessato. Passando poi all'esame delle altre questioni, l'esponente non lamenta di essere stato perquisito o comunque attinto da atti diretti di sequestro per cui deve ritenersi che le comunicazioni siano state captate in maniera, indiretta e cioè tramite acquisizione da altre persone. Non si ravvisano inoltre evenienze dalle quali si possa desumere che ci si trovi in presenza di acquisizioni c.d. 'mirate', emergendo anzi elementi di segno opposto. I sequestri infatti sono stati eseguiti nei confronti di soggetti non legati da rapporto di parentela con l'esponente, direttamente sottoposti ad indagine (Carrai) o ai quali erano comunque riferibili contributi (Manes) a favore della Fondazione, rispetto alla quale lo stesso querelante ha sempre precisato non rivestire cariche formali. Il problema valutativo che il caso pone non è quindi quello dell'illiceità delle acquisizioni probatorie, che evidentemente non sussiste sia sotto il profilo materiale sia, ed a maggior ragione, sotto quello psicologico, ma dell'utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nei confronti del parlamentare, essendo invece pacifica l'utilizzabilità nei confronti degli altri indagati non tutelati. Deve quindi ritenersi esclusa ogni ipotesi di reato in relazione alle condotte dei magistrati inquirenti di cui si duole l'esponente, trattandosi invece di questione endoprocessuale, che appartiene all'esclusiva competenza del Giudice penale di Firenze competente a conoscere del processo e che ovviamente in questa sede non può essere valutata".
Alle osservazione della procura ribatte così Matteo Renzi: "Non condivisibili, in quanto errate sul piano della ricostruzione fattuale e della valutazione giuridica, sono le argomentazioni esposte dalla Procura a fondamento della richiesta di archiviazione. In particolare, cinque sono i profili su cui si ritiene necessario portare l'attenzione ed il vaglio del Tribunale, Ufficio del Gip. Preliminarmente, occorre, tuttavia, dare atto che la (davvero sorprendente) celerità con cui sono state condotte le indagini - celerità, si badi bene, astrattamente apprezzabile e che dovrebbe essere da esempio per tutte le inchieste di ogni procura - ha dato vita però, nel caso di specie, ad una risposta del tutto sommaria e superficiale, vista la complessità dell'indagine da cui muove l'esposto presentato dal sottoscritto. Lo stupore circa tale inusuale celerità lo si ha anche in considerazione del fatto che le questioni giuridiche alla base, oltre ad essere particolarmente complesse e controverse sul piano tecnico (tant'è che numerose sono le pronunce negli ultimi anni dei giudici di legittimità) sono state portate al vaglio della Corte costituzionale, che dovrà esprimersi sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica".
Sempre dall'atto di opposizione di Matteo Renzi (in possesso dell'Adnkronos) il senatore inizia ad articolare nello specifico la sua difesa cominciando ad esaminare il primo dei cinque punti sopra citati:
"In primo luogo, la Procura di Genova definisce le scelte dei pubblici ministeri fiorentini "Acquisizioni documentali che riproducono dati estratti dalla memoria informatica" e per questo fanno riferimento alla sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, del 4/5/2006 n. 33435 (c.d. Battistella). Il richiamo è tuttavia errato. Ed infatti, la questione alla base della decisione della Suprema Corte richiamata è totalmente diversa, come ben emerge dalla lettura per intero della sentenza, che per comodità si allega (All. 2). Invero, nella vicenda citata, un Senatore della Repubblica è stato oggetto non già di acquisizione dell'intero estratto conto, ma di un documento rinvenuto in uffici di terzi in cui un ufficiale di Polizia Giudiziaria aveva annotato a mano su carta il quantum del conto corrente. Non si trattava, dunque, di corrispondenza e neppure di documentazione del parlamentare. Nel caso denunciato dal sottoscritto, al contrario, non sono state acquisite annotazioni della PG relative a transazioni di conto corrente, ovvero al suo saldo, ma l'intero estratto conto sicut est. Ciò comporta in modo indiscutibile: 1.la totale inapplicabilità della sentenza c.d. Battistella; 2.il paradosso che la sentenza provi il contrario di ciò che i pubblici ministeri di Genova sostengono. Esplicita, infatti, come non sia oggetto di tutela il foglio scritto a mano dalla polizia giudiziaria mentre lo sia - al contrario - la documentazione elettronica (l'intero estratto di conto corrente) che in quel caso non era stata (correttamente) sequestrata; 3.l'evidenza di una violazione della corrispondenza tra il sottoscritto e l'istituto di credito (la natura dell'estratto conto quale elemento di corrispondenza - sia cartacea presso la residenza del correntista che informatica attraverso i portali e applicazioni della banca nella parte dedicata proprio alla "corrispondenza con il cliente" - non è discutibile); 4.comunque la violazione dell'articolo 68 Cost. e della Legge 140/2003, ove si vogliano considerare non già corrispondenza ma documentazione i documenti bancari di proprietà del sottoscritto acquisiti dall'ufficio del PM fiorentino (applicandosi in tal caso il secondo comma dell'art. 68 Cost e non il terzo). Ciò evidenziato - si legge sempre nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione - , si fa istanza affinché il Giudice per le Indagini Preliminari, verificata la macroscopica distonia tra la sentenza citata dalla Procura di Genova e il caso di specie (nelle oltre cento pagine della menzionata sentenza la dizione "estratto conto" non è mai riportata, neppure una sola volta) e constatata, quindi, la verosimile violazione della corrispondenza (art. 68, co. 3, Cost.) ovvero l'illegittima acquisizione documentale (art. 68, co. 2, Cost.) del parlamentare, voglia disporre che i PP.MM. procedano a nuove indagini e segnatamente ad una attenta disamina del decreto di acquisizione dell'11 gennaio 2021 (neppure acquisito dalla Procura)".
Al secondo dei cinque punti oggetto dell'opposizione, da parte di Renzi, della richiesta di archiviazione avanzata dalla procura ligure, il senatore fiorentino osserva come "i pubblici ministeri di Genova scrivono inoltre "deve ritenersi che le comunicazioni siano state captate in maniera indiretta e cioè tramite acquisizione da altre persone" in una indagine su una fondazione "rispetto alla quale lo stesso querelante ha sempre precisato non rivestire cariche formali"".
"Si fa istanza - scrive Renzi - perché la S.V. disponga alla Procura di approfondire il punto sulla acquisizione da altre persone. Se è elementare far notare che non è stata effettuata una perquisizione personale su un parlamentare, è altresì evidente che si è in presenza di una ripetuta acquisizione di materiale che riguarda l'attività politica e parlamentare, trattandosi di una ipotesi di presunto finanziamento illecito ai partiti compiuto da una fondazione nella quale il sottoscritto non aveva alcun ruolo, ma della quale egli era "direttore di fatto" secondo la Procura di Firenze. Che la qualifica di direttore di fatto sia alquanto stravagante (specie se riferita a un partito o a una fondazione politica nella quale la forma è sostanza) è argomento che sicuramente sarà fatto valere dal sottoscritto in sede processuale. Ma il punto decisivo è un altro - incalza Renzi - i Pubblici Ministeri di Firenze indagano su una fondazione di cui assumono che la direzione di fatto sia di un parlamentare; fondazione, peraltro, che vede (dato questo formale) nel comitato direttivo ben due parlamentari. Ebbene, l'argomento fatto proprio dalla Procura genovese della dichiarata (da parte del sottoscritto) assenza di cariche formali nella Fondazione, finisce per provare l'esatto contrario, ovvero l'esistenza di una indagine mirata e la conseguente violazione delle guarentigie ex artt. 68 Cost. e 4 legge 140/2003. Ed infatti, ciò che rileva per giudicare la liceità o meno dell'operato investigativo della Procura di Firenze non è ciò che ha detto il sottoscritto, ma la tesi ritenuta sussistente dagli inquirenti: in altre parole, sono i PP.MM. ad autodenunciare la necessità di attivare le garanzie costituzionali nel momento in cui affermano che il sottoscritto è il direttore di fatto della fondazione. Ma v'è di più. Così ritenendo la Procura di Genova accerta la violazione della legge da parte della Procura fiorentina e ciò poiché nella Fondazione Open sedevano parlamentari con carica pubblica e formalizzata: per cui in ogni caso e modo dovevano essere attivate le guarentigie per l'esecuzione degli atti di intercettazione, perquisizione e sequestro".
E che si trattasse di un'indagine che, ad avviso di Renzi, "impattava con la sfera di comunicazioni e di corrispondenza di membri che godono delle guarentigie costituzionali davvero non vi era, né vi è, dubbio. Non può, dunque, certo essere considerata una "sorpresa" il fatto che, a fronte di plurime perquisizioni e sequestri, giudicati peraltro illegittimi dalla Corte di Cassazione (con sentenze nn. 28796/2020, 34265/2020, 30225/2020, 29409/2021 - All. 3), potesse venire in rilievo materiale (corrispondenza e documenti) di parlamentari, come tale coperto dalle garanzie dell'art. 68 Cost. e della Legge 140/2003. Prendiamo l'esempio del sequestro della corrispondenza chat whatsapp tra il sottoscritto e Manes; secondo il ragionamento della Procura di Genova non dovrebbe sottostare ai criteri dell'art. 68, co. 3, Cost. perché eseguito nei confronti di soggetto diverso non parlamentare: vorremmo però sapere nei confronti di chi è utilizzato e prima ancora nei confronti di chi è indirizzato l'atto che ricerchi le comunicazioni tra Manes ed il sottoscritto in una indagine per finanziamento illecito in cui sempre il sottoscritto sarebbe (secondo la Procura) il direttore di fatto della Fondazione e Manes neppure indagato. E che l'indagine avesse come fulcro ed obiettivo il sottoscritto ed altri parlamentari è palese ed è altresì dimostrato dalla nota inviata in cui si invitava la Procura ad un rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione".
"Si fa istanza affinché la S.V., verificato come non sia stato niente affatto casuale l'intercettazione e l'acquisizione di materiale di parlamentari, in una indagine che fin dal principio si è occupata di (presunto) finanziamento illecito ai partiti e ai singoli politici (anche alla luce dei criteri dettati dalla Corte costituzionale, sent. n. 390 del 2007 - All. 5), disponga alla Procura di Genova lo svolgimento di ulteriori indagini e segnatamente l'acquisizione dell'intero fascicolo del proc. pen. 3745/2019 RGNR, nonché l'acquisizione di informazioni da parte di tutti gli ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza che hanno svolto le indagini."
E ancora. Al terzo dei cinque punti del cuore dell'opposizione di Matteo Renzi alla richiesta di archiviazione della procura ligure vi era quanto osservavano i pubblici ministeri laddove non ravvisavano "evenienze dalle quali si possa desumere che ci si trovi in presenza di acquisizioni c.d. mirate, emergendo anzi elementi di segno opposto". Per Renzi tale considerazione evidenzia "una conoscenza non approfondita degli atti del procedimento fiorentino, lacuna comprensibile se solo si considera che siamo in presenza di quasi centomila pagine confluite nel fascicolo del PM e che la Procura di Genova non ha acquisito (...). A ben vedere, infatti, l'acquisizione "mirata" di corrispondenza e documentazione di parlamentari in violazione delle guarentigie costituzionali, è stata ripetuta e reiterata a cominciare dalle parole chiave immesse per la ricerca nei cellulari e, più in generale, nei supporti informatici sequestrati. Sistematicamente sono stati, invero, immessi i nomi dei parlamentari (coinvolti nell'indagine), per una captazione che è tutt'altro che casuale e indiretta; a meno di non voler considerare "casuale" un sequestro di materiale effettuato introducendo il nome del singolo parlamentare nel motore di ricerca (il che è ipotesi non credibile). Nel fascicolo del proc. pen. n. 3745/19 RGNR sono presenti atti investigativi vólti alla estrapolazione di materiale informatico (corrispondenza, chat, mail, etc.) attraverso la ricerca effettuata con parole chiave quali: "Lotti", riferendosi all'onorevole Luca Lotti parlamentare dal 2013, "Boschi", riferendosi all'onorevole Maria Elena Boschi parlamentare dal 2013 e "Renzi" riferendosi al sottoscritto parlamentare dal 2018. La S.V - conclude il senatore di Italia Viva - non potrà,. dunque, non considerare mirata quantomeno l'acquisizione della corrispondenza con parlamentari avvenuta attraverso la ricerca del nome degli stessi".
Al punto 4 delle sue "rimostranze" riportate nell'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dai pm, Renzi riportava le parole dei pm allorché annotavano come e "non sussiste sotto il profilo materiale” la violazione della Costituzione e della Legge. "Le allegazioni alla presente opposizione - ribatte Renzi - rappresentano con chiarezza che è vero il contrario e ciò trova, peraltro, conferma anche dalla analisi svolta dal Senato della Repubblica, il quale, a larga maggioranza, ha approvato la relazione della senatrice Modena. Non vi è dubbio alcuno che sotto il profilo materiale le violazioni delle guarentigie parlamentari siano state plurime e si fa, dunque, istanza affinché disponga al pubblico ministero di svolgere una più approfondita attività di indagine anche acquisendo il materiale di cui al proc. pen. n. 3745/2019". E infine, al punto numero 5, sempre partendo dall'assunto dei pm secondo i quali il reato "non sussiste sotto il profilo psicologico", Renzi taglia corto: "Nel caso di specie il richiamo alla "non volontà" degli inquirenti di violare i limiti loro posti dalla Costituzione è affermazione assolutamente non condivisibile". E spiega perché: "E' invero, neppure immaginabile ritenere che i pubblici ministeri fiorentini, i quali sostengono che (ì) la Fondazione Open sapeva bene di essere un partito e non una fondazione, che (ii) gli imprenditori sapevano altrettanto bene di dare soldi a un partito e non a una fondazione e che (iii) il sottoscritto sapeva perfettamente di essere un direttore di fatto nonostante la sua estraneità alla Fondazione, non sapessero di dover rispettare, in quanto stavano indagando nei confronti di parlamentari della Repubblica italiana per un reato "politico", la legge e la Costituzione. Si noti poi come il sottoscritto abbia reiteratamente, con note dirette all'ufficio del pm rappresentato tali delicatissimi profili".
Elencati i cinque punti cardine dell'opposizione alla richiesta di archiviazione dei pm, Matteo Renzi si avvia alle conclusioni: "Una nota finale preme. Nessuno vuole impedire ai pm fiorentini di indagare ed agire contro il sottoscritto o altri colleghi parlamentari: è loro diritto-dovere farlo e nella veste di rappresentante delle istituzioni si è offerta e si continua ad offrire la doverosa massima collaborazione. Ma ci sono delle procedure e dei diritti, con conseguenti limiti proprio alle attività dell'Autorità Inquirente, che il Costituente ha previsto e che i pm di Firenze avrebbero volutamente violato. Se la corrispondenza bancaria o i messaggi del sottoscritto costituiscono elementi di interesse per l'accusa, è doveroso che la Procura le acquisisca e le utilizzi; del resto è il sottoscritto ad avere, fin da subito, espresso pubblicamente la disponibilità a votare a favore dell'eventuale richiesta alla camera di appartenenza. Ma ciò va fatto seguendo le procedure previste dalla Costituzione. E di questo i Pubblici Ministeri di Firenze erano edotti non solo per l'auspicabile conoscenza del dettato costituzionale, ma anche per l'esplicita diffida contenuta nella mia del 27 novembre 2020".