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Mascherine all'aperto, regole Campania su obbligo: ordinanza regione

Fino al 31 luglio la mascherina va usata nei centri urbani, in piazza, sul lungomare

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28 giugno 2021 | 00.03
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Mascherine all'aperto, stop all'obbligo. In Campania però, rispetto al resto d'Italia in zona bianca, un'ordinanza della regione fino al 31 luglio fissa regole parzialmente diverse. La mascherina, secondo le disposizioni del governatore Vincenzo De Luca, va comunque indossata nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare a prescindere dagli assembramenti e dall'affollamento delle zone. L'uso della mascherina all'aperto "resta obbligatorio in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomare nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli e navi".

Secondo l'ordinanza nazionale firmata dal ministro Roberto Speranza la scorsa settimana "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l'altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti".

De Luca evidenzia nell'ordinanza regionale che o "Comuni e le altre autorità competenti" devono "intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone e orari della 'movida'". Giro di vite in particolare sulla vendita di alcolici. Da oggi, fino al 31 luglio, dalle ore 22 e fino alle ore 6, è vietata la "vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici", nonché "il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali". Ai "bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione" la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, "è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli". L'ordinanza vieta "comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

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