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Fase 3: Consulenti lavoro, ecco il diritto alle ferie al tempo del Covid-19

Approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro

Rosario De Luca, presidente Fondazione studi consulenti del lavoro
Rosario De Luca, presidente Fondazione studi consulenti del lavoro
31 luglio 2020 | 14.08
LETTURA: 2 minuti

Al tempo del Covid-19, il lavoratore è libero di godersi le ferie spostandosi ovunque desideri? Il datore di lavoro ha l’onere di avvisare il personale dipendente circa i rischi per chi viaggia in determinati paesi affinché poi il lavoratore al rientro non rappresenti un pericolo per la salute e il luogo di lavoro? Sono queste alcune delle domande cui l’approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro di oggi 31 luglio, 'Il diritto alle ferie al tempo del Covid-19', risponde dopo aver analizzato il rapporto tra la condotta del lavoratore durante il periodo feriale e il diritto al licenziamento per giusta causa del datore di lavoro.

Gli esperti, riepilogando le normative vigenti, operano un distinguo tra i paesi sottoposti a sorveglianza sanitaria e quelli da cui non è possibile rientrare in Italia, fornendo pratici format per le aziende, utili ad informare i propri dipendenti circa rischi e obblighi.

Secondo gli esperti "è pacifico che la contrazione di una malattia, anche se colpevole, peraltro durante il periodo di godimento delle ferie, non è di per sé motivo di giustificatezza del licenziamento. Tale garanzia non può però ritenersi estesa sino a tutelare anche i comportamenti irresponsabili, qualora i rischi, soprattutto se preceduti da idoneo avvertimento, risultino significativamente probabili, tali che la contrazione della malattia possa rivelarsi quale consapevole assunzione di un rischio non soltanto prevedibile, ma nello specifico previsto ed oggetto di puntuale ammonimento", spiegano i consulenti del lavoro.

Pertanto, "in virtù del principio di correttezza e buona fede, così per come si spiega con le modalità appena brevemente richiamate, la malattia è tutelata nei limiti di una sua non esclusiva imputabilità a lavoratore, doverosamente avvisato. Ciò perché il periodo di ferie non sospende i vincoli contrattuali del rapporto di lavoro e, anzi, il suo godimento è destinato alla soddisfazione di esigenze primarie della persona del lavoratore nonché, nello specifico, finalizzate all’interesse datoriale della tempestività della ripresa così per come programmata", continua l'approfondimento dei professionisti.

Secondo i consulenti del lavoro le pagine dell'approfondimento vogliono "fornire ai datori di lavoro un utile strumento, di rapida e semplice applicazione, ai fini di contemperare, nell’eccezionale momento che ci occupa, il diritto alla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti, esercizio inderogabile ed indifferibile, con il necessario riguardo per le cautele per la salute conseguentemente necessarie. Si tratta di finalità che in via immediata soccorrono alla tutela dei diretti interessati, ma che, al contempo, garantiscono anche l’aspettativa del datore di lavoro, a che le condizioni di salute del lavoratore siano preservate, verificando l’incidenza del suo comportamento sulla sua capacità di adempiere alla prestazione lavorativa".

"L’eccezionalità del contesto, rappresentata dal fenomeno pandemico, non impedisce di affrontare la fattispecie attingendo a princìpi non sconosciuti al diritto del lavoro, afferenti alla verifica del contemperamento tra l’interesse del lavoratore, ad utilizzare liberamente il periodo di riposo per ferie, e quello del datore di lavoro, che possa riprendere la propria attività lavorativa nei termini programmati", spiegano ancora i professionisti.

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