Le motivazioni della Cassazione dopo le condanne dello scorso novembre
Violenze e abusi nella comunità del Forteto "erano logica conseguenza della messa in pratica delle teorie predicate" dal fondatore e ‘capo spirituale’, Rodolfo Fiesoli. Lo scrivono i giudici della IV sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso novembre hanno confermato le condanne a 14 anni e 10 mesi per ‘il profeta’ e a 6 anni e 4 mesi per Daniela Tardani, una delle donne affidatarie di minori, accusata di violenza sessuale di gruppo insieme a Fiesoli, rigettando i ricorsi presentati dai due imputati. Il guru della comunità fondata nel 1977 come cooperativa agricola e che accoglieva i minori in affidamento, teorizzando il superamento della famiglia, era accusato di abusi sessuali, anche su minori, e maltrattamenti.
"Nel dichiarare l’infondatezza delle impugnazioni degli imputati – scrivono i giudici di piazza Cavour - la Suprema Corte ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito da cui risulta che l’episodio di violenza sessuale (nei confronti di una delle vittime, ndr.) è ‘ampiamente provato non solo sulla base delle dichiarazioni" (…) "ma anche in considerazione della tecnica, comune alla maggior parte delle violenze, le quali, sostenute dalla condotta abusiva ed induttiva dell’agente, erano logica conseguenza della messa in pratica delle teorie predicate da Fiesoli sottolineando che a tali scene di seduzione, secondo la vittima, aveva assistito la sua affidataria Tardani che lo aveva accompagnato nella stanza di Fiesoli proprio per favorire il suo ‘benessere’".
La Corte distrettuale, con sentenza del 15 luglio 2016, confermava la statuizione contenuta nella pronuncia di primo grado con la quale venivano rigettate le richieste di concessione delle attenuanti generiche per gli imputati tranne che per" due di loro, sottolineano ancora i giudici della Cassazione, "che avevano effettuato un percorso di affrancamento dalla comunità riconoscendo i propri errori e rendendo dichiarazioni veritiere nella consapevolezza del disvalore di quella esperienza di vita vissuta. Veniva sottolineata la gravità dei fatti commessi, i danni cagionati alle vittime, l’intensità del dolo dimostrata nell’accettare e portare a compimento le regole ideate da Fiesoli e Luigi Goffredi (deceduto poco più di due settimane in seguito a un'emorragia cerebrale e ritenuto l’’ideologo’ del Forteto, ndr) ed altresì considerate le condotte susseguenti al reato che dimostravano l’assenza di ogni forma di" pentimento o ravvedimento.